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Ordinanza — n. 29127/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as immigration expulsion fine is appealable but not cassation-eligible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29127/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Dedaj Fabjan against a Grosseto Peace Judge's decision imposing a fine and expulsion. The defendant argued for cassation review regarding liability and sentencing substitution, but the court clarified that such decisions are appealable only to the Tribunal. Consequently, the case was remitted to the Tribunal of Grosseto for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998; A conviction sentence by the Peace Judge for illegal entry and residence with a substitute fine of expulsion is appealable to the Tribunal but not admissible for cassation review.

Parole chiave

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illegal entry and residence substitute fine of expulsion Peace Judge sentencing cassation admissibility immigration appeal procedure allontanamento partenza illegale infrazioni alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
E IN DIRITTO Il GIUDICE DI PACE di GROSSETO, con sentenza in data 02/04/2014, condannava alla pena di euro 5.000 di ammenda, sostituita con l'espulsione, DEDAJ FABJAN in relazione al reato di cui all'art. 10- bis d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 49871 del 28/10/2015 Rv. 265417
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDAJ FABJAN nato il 14/10/1988 avverso la sentenza del 02/04/2014 del GIUDICE DI PACE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE DI PACE di GROSSETO, con sentenza in data 02/04/2014, condannava alla pena di euro 5.000 di ammenda, sostituita con l'espulsione, DEDAJ FABJAN in relazione al reato di cui all'art. 10- bis d.lgs. n. 286 del 1998 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato e alla sostituzione della pena. Il ricorso va qualificato appello è trasmesso al giudice competente. La pena dell'ammenda è stata sostituita con l'espulsione e ciò determina la appellabilità della decisione; si è, infatti, chiarito che "La sentenza di condanna emessa del giudice di pace in relazione al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato con applicazione della misura dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena pecuniaria è appellabile e non ricorribile per cassazione" (Sez. 1, n. 49871 del 28/10/2015 Rv. 265417)

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Grosseto. Così deciso il 15/04/2021 onsiglìere Este ST Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO f N i 2 6 L Z