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Ordinanza — n. 29126/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to procedural preclusion regarding repeated requests for execution continuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29126/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant had previously failed to obtain execution continuation for the same judgments. The applicant argued for procedural homogeneity, but the executing judge had already rejected identical requests in April 2020. The Court ruled that this constituted a clear case of procedural preclusion, which it must raise sua sponte, thereby dismissing the appeal and ordering costs.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a party repeatedly requests execution continuation for identical judgments without success, the lack of admissibility constitutes a procedural preclusion that the Court of Cassation must raise sua sponte, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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procedural preclusion execution continuation repeated requests sua sponte ruling inadmissible appeal reiterazione di reati penali criminalità persistente continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TERAMO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 23/10/2020, rigettava l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. presentata da VELCANI BLEDAR in relazione a quattro sentenze (Tribunale Teramo in data 12/3/2015, per art.648 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 671 c.p
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TERAMO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 23/10/2020, rigettava l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello
Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELCANI BLEDAR nato a BERAT( ALBANIA) il 16/10/1979 avverso l'ordinanza del 23/10/2020 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TERAMO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 23/10/2020, rigettava l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. presentata da VELCANI BLEDAR in relazione a quattro sentenze (Tribunale Teramo in data 12/3/2015, per art.648 c.p. del 11/9/2012; Tribunale Teramo in data 12/10/2015, per furto continuato del 7, 10, 16, 25 e 26/8/2012; Tribunale Teramo in data 17/1/2014, per ricettazione e truffa del 7-22/6/2010; Tribunale Teramo in data 12/12/2016, per furto continuato del 26/2/2013 e 28/3/2014).

Propone ricorso per cassazione il condanno, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della omogeneità delle violazioni e della programmazione dei fatti. Il ricorso è inammissibile. Come ha fatto espressamente notare il giudice dell'esecuzione, circostanza non contesta dal ricorrente, con una precedente ordinanza in data 21/4/2020 il medesimo giudice dell'esecuzione aveva rigettato una precedente istanza avente per oggetto le stesse sentenze. Si versa, perciò in un caso di preclusione processuale (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533), rilevabile d'ufficio da questa Corte (Sez.

U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650, fermo restando che la motivazione stesa, in punto di fatto, dal giudice dell'esecuzione non è oggetto di specifica censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Presidente i D r P „-, IN LUIGI FABRIZIO AUGUSTO A MANCUSO 2 h