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Ordinanza — n. 29125/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against inadmissibility of prison TV channel request due to lack of subjective right.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29125/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Biondino's appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reject his request for additional prison TV channels without a hearing. Biondino argued that the prison administration's refusal violated his subjective right to information, but the court found the request concerned only the exercise of that right, not the right itself. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded, and Biondino was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; The declaration of inadmissibility de plano is legitimate when the administrative act concerns only the modalities of exercising a subjective right, which remains within administrative discretion.

Parole chiave

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prison television channels subjective right to information inadmissibility de plano administrative discretion prison administration Cassation appeal procedural economy diritto di diffondere

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "È legittima la declaratoria d'inammissibilità "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 35-bis, 69 ord. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala', Rv. 279456
del 2 ottobre 2017, atteso che un tale provvedimento non incide sul diritto soggettivo del detenuto all'informazione, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa" (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala', Rv. 279456).
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 17/02/1977 avverso l'ordinanza del 12/10/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di CUNEO, con decreto de plano in data 12/10/2020, dichiarava inammissibile il reclamo ex artt. 35-bis, 69 ord. pen. presentato da BIONDINO GIUSEPPE in merito alla possibilità di ottenere dall'amministrazione penitenziaria la visione di determinati canali televisivi. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla declaratoria di inammissibilità senza contraddittorio, trattandosi della lamentata lesione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, di un diritto soggettivo.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "È legittima la declaratoria d'inammissibilità "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., del reclamo giurisdizionale proposto avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione penitenziaria abbia rigettato la richiesta di un detenuto di attivare, a proprie spese, canali televisivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, atteso che un tale provvedimento non incide sul diritto soggettivo del detenuto all'informazione, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa" (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala', Rv. 279456).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Consigliere Estensore STEFA Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO D MANCUSO