Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address specific court reasoning on justified motive and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Faranda Tindaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a finding of justified motive and generic mitigating circumstances, but the lower courts had already rejected these claims based on police findings and witness testimony. The court ruled that the appeal failed because it merely reiterated the defendant's arguments without engaging with the specific factual reasoning that excluded the justified motive or denied the mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it does not confront the specific reasoning of the lower courts on the facts and law, particularly regarding the rejection of a justified motive or the denial of generic mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARANDA TINDARO nato a PATTI il 19/09/1968 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; '.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 25/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PATTI, in data 25/03/2019, nei confronti di FARANDA TINDARO in relazione al reato di cui all' art. 4 L n. 110 del 1975 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, essendo stato tempestivamente dedotto il giustificato motivo; - vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti generiche).
Il ricorso è inammissibile. Il ricorso non si confronta con la specifica motivazione stesa da entrambi i giudici di merito sulla questione del giustificato motivo, essendosi fatto rilevare che sulla base delle dichiarazioni testimoniali e degli accertamenti di polizia era del tutto infondato quello addotto all'atto del controllo. Il ricorso si limita a ribadire la deduzione dell'imputato, senza confrontarsi con la motivazione che ne ha motivatamente escluso la veridicità, così ritenendo ingiustificato il porto del coltello. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Consigliere Estensore D E F LIAPR IN :A Il Presidente L