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Ordinanza — n. 29123/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to preclusion regarding suspended sentence and sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29123/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to challenge the conditional suspension of the sentence in the appellate court. The applicant argued for a non-conditional suspension and criticized the balancing of mitigating circumstances, but the appellate judgment had already granted the suspension and reduced the penalty within the limits allowing it. The court ruled that since the suspension was already granted and the reduced sentence did not affect the benefit, the issues were precluded by the scope of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 597 comma 5 and Art. 627 new Code of Criminal Procedure; In cases of remittal where the appellate court reduces a sentence allowing conditional suspension, the issue of granting such suspension is connected and must be examined if it was a specific ground of appeal, even without a specific request in the remitted judgment.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence preclusion of appeal scope of devolutive effect judicial discretion sentencing remittal judgment inadmissible appeal mitigating circumstances balance ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 597 comma 5 new Code of Criminal Procedure
Art. 627 new Code of Criminal Procedure
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 544 fifth paragraph 1930 Code of Civil Procedure
Art. 545 1930 Code of Civil Procedure
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5162 del 26/03/1991, Zappala
pen., il giudice di rinvio potrà, in tal caso, applicare la sospensione condizionale della pena anche in assenza di uno specifico motivo in proposito" (Sez. 5, n. 5162 del 26/03/1991, Zappala, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LECCE GIUSEPPE ROBERTO nato a PALERMO il 06/06/1991 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Giudicando in sede di rinvio, la CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 16/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CALTANISSETTA, in data 07/12/2017, nei confronti di DI LECCE GIUSEPPE ROBERTO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 582 CP e riduceva la pena a mesi 11 di reclusione, ferma la già concessa sospensione condizionale. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena "non condizionata", che avrebbe dovuto essere concessa doverosamente e comunque per la incensuratezza, non potendosi ritenere esistente un preclusione processuale sul punto per mancata impugnazione in appello della relativa statuizione; - vizio di motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento (nella massima estensione) delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile. E' doveroso premettere che l'imputato non aveva proposto appello avverso il capo di sentenza che riguarda il risarcimento del danno alla parte civile e la subordinazione della disposta sospensione condizionale della pena al pagamento della liquidata provvisionale. La sentenza di appello, che aveva riformato in pejus sulla pena quella di primo grado, a seguito dell'inammissibile ricorso del pubblico ministero, è stata annullata con rinvio per la sola determinazione del trattamento sanzionatorio, restando ogni altra questione preclusa.

La sentenza impugnata da' atto, senza essere smentita dal ricorso, che l'originario atto di appello non conteneva nessuna doglianza sulla concessa sospensione condizionale e sulla sua subordinazione al risarcimento del danno, come pure il ricorso per cassazione. Il motivo di ricorso è, perciò, inammissibile poiché precluso dall'effetto devolutivo e manifestamente infondato in diritto in quanto la valutazione sulla concessione della sospensione condizionale era già stata fatta, tanto che il beneficio è stato concesso, e non è mai stata criticata dall'imputato neppure sotto il profilo della subordinazione, unico in relazione al quale l'imputato poteva vantare un interesse alla proposizione dell'appello.

La mitigazione della pena operata dal giudice di rinvio, del resto, non comporta nessuna conseguenza sul beneficio. La giurisprudenza di legittimità ha, piuttosto, affermato, già sotto il vigore del precedente codice di rito, che "In tema di giudizio di rinvio, ex artt. 544, quinto comma e 545 cod. proc. peri. 1930, allorché l'annullamento concerna - sia pure sotto il profilo del difetto di motivazione - la pena, la cui entità non consentiva la sospensione condizionale, ed il giudice di rinvio ritenga di applicare una pena inferiore, che la consenta, la questione relativa deve ritenersi connessa e da essa dipendente.

Il giudice di rinvio è quindi tenuto, in tal caso, a prendere in esame anche il problema della sospensione, allorché la stessa abbia formato oggetto di specifico motivo di appello, anche se l'annullamento della precedente sentenza concerneva esclusivamente l'entità della pena. Per il combinato disposto degli artt. 597 comma quinto e 627 nuovo cod. proc. pen., il giudice di rinvio potrà, in tal caso, applicare la sospensione condizionale della pena anche in assenza di uno specifico motivo in proposito" (Sez. 5, n. 5162 del 26/03/1991, Zappala, Rv. 187340).

Ebbene, nel caso di specie la pena era già stata determinata dal primo giudice nei limiti che ne consentono la sospensione condizionale, che difatti venne concessa, sicché la sua ulteriore riduzione non determina alcun obbligo di provvedere da parte del giudice di rinvio. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Il giudice di merito ha comunque fornito una specifica motivazione con la quale il ricorso non si confronta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Consigl re Estensore Il Presidente