Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of responsibility arguments by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Tammacco inadmissible because the appellant had previously waived the grounds regarding his criminal responsibility. Although the appellant argued for a violation of law and lack of motivation concerning his liability, the court found these specific points were no longer deducible due to the explicit renunciation made earlier in the proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant has previously renounced the specific grounds regarding criminal responsibility, rendering such issues non-deducible for the final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMMACCO ALESSANDRO nato a BISCEGLIE il 01/11/1988 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 29/06/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI, in data 18/10/2019, nei confronti di TAMMACCO ALESSANDRO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art.423 CP e legge armi e riduceva la pena. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile poiché risulta che vi è stata rinuncia ai motivi sulla responsabilità, sicchè ogni questione in proposito non è deducibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO , IN C: ,. : ' ... A i 1 2 6 G 2021 li