Ordinanza — n. 29119/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANELLI LUCIANO nato a MESAGNE il 04/05/1982 avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi che aveva condannato Stefanelli Luciano per il reato di cui all'art. 76 comma 4 d. Igs 159/2011 alla pena ritenuta di giustizia. Nei suoi confronti era stato imposto il versamento della cauzione di 5000 euro, in quanto destinatario della misura di prevenzione, prescrizione cui Stefanelli non ottemperava.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29119/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Gli elementi evidenziati, dunque, rendono inammissibile l'impugnazione. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANELLI LUCIANO nato a MESAGNE il 04/05/1982 avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi che aveva condannato Stefanelli Luciano per il reato di cui all'art. 76 comma 4 d. Igs 159/2011 alla pena ritenuta di giustizia. Nei suoi confronti era stato imposto il versamento della cauzione di 5000 euro, in quanto destinatario della misura di prevenzione, prescrizione cui Stefanelli non ottemperava.
2. Ricorre per cassazione, Stefanelli Luciano, con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'intero trattamento sanzionatorio, comprese le determinazioni assunte dal Giudice territoriale sulle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati. 3.1. Il ricorso si caratterizza per l'articolazione di doglianze esclusivamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio che, al contrario, risulta correttamente determinato. Il Giudice territoriale ha, infatti, tenuto presente la deduzione a discarico, considerando lo scarto tra l'Isee e la data di consumazione del reato e ciò annotando come la scadenza del documento non attestasse affatto una condizione di impossiddenza tale da escludere l'antigiuridicità o da far postulare l'invocata inesigibilità della condotta.
Al pari la gravità del fatto e l'entità dell'offesa hanno indotto i giudici di merito, con una valutazione insindacabile in questa sede, alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla esclusione della possibilità di ritenere esistente l'ipotesi della particolare tenuità del fatto, ipotesi al pari esclusa in ragione della personalità di Stefanelli. Le doglianze sviluppate, dunque, non si correlano alla specifica motivazione e sviluppano deduzioni afferenti il puro merito sanzionatorio la cui valutazione compete al giudice territoriale.
Gli elementi evidenziati, dunque, rendono inammissibile l'impugnazione. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente AOitonioiCairo Luigi Fabrizio Mancuso tA4 I •- .IDEPOs TA T