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Ordinanza — n. 29118/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant filed it personally after the 2017 law requiring defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29118/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant, Antonov Roman, filed it personally. Although the underlying request for a medical expert report was rejected by the Tribunal of Parma, the appeal itself violated the procedural requirement introduced by Law No. 103 of 2017. The court ruled that appeals filed personally after August 3, 2017, must be signed by qualified defense counsel to avoid inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Criminal appeals filed personally by the convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a defense counsel.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Law 103 2017 reform personal filing prohibition defense counsel requirement Corte di Cassazione procedure perizia medica superata diritto a un difensore facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Law No. 103 of 2017
art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011
pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONOV ROMAN nato il 16/05/1973 avverso l'ordinanza del 30/07/2020 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe rigettava la richiesta di disporre una perizia medico-legale finalizzata ad appurare l'inesistenza di segni particolari sul viso (cicatrice sul sopracciglio sx) nei confronti di Antonov Roman.

2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/4/2021. Il Consigliere estensore Il Presi