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Ordinanza — n. 29117/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29117/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29117/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe 18/9/2020 rigettava la richiesta di applicazione del regime della continuazione in favore di Medeot Charlie. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29117/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.

Parole chiave

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diritto a un difensore diritto a un ricorso effettivo ritiro della querela penale perseguimento penale per diffamazione motivi di cassazione istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDEOT CHARLIE nato a GORIZIA il 23/07/1973 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 del TRIBUNALE di GORIZIA/dato avviso alle pat---t-il udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe 18/9/2020 rigettava la richiesta di applicazione del regime della continuazione in favore di Medeot Charlie.

2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/4/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente An nio Cairo 69..s Luigi Fabrizio Mancuso DE P s IN TATA