Ordinanza — n. 29116/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINATTI PIETRO nato a IMPERIA il 14/11/1992 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 10/02/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di IMPERIA, in data 06/02/2018, nei confronti di FINATTI PIETRO in relazione al reato di cui all' art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato poiché egli era in carico al SERT, ragione per la quale si era recato in Sanremo, da epoca anteriore all'emissione del provvedimento di allontanamento del Questore.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29116/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 76 d.lgs. n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato poiché egli era in carico al SERT, ragione per la quale si era recato in Sanremo, da epoca anteriore all'emissione del provvedimento di allontanamento del Questore.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINATTI PIETRO nato a IMPERIA il 14/11/1992 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 10/02/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di IMPERIA, in data 06/02/2018, nei confronti di FINATTI PIETRO in relazione al reato di cui all' art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato poiché egli era in carico al SERT, ragione per la quale si era recato in Sanremo, da epoca anteriore all'emissione del provvedimento di allontanamento del Questore.
Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Del resto, la doglianza non è decisiva poiché ciò che ha fondato la motivazione del giudice di merito è la mancanza di giustificazione della accertata presenza in Sanremo, a nulla rilevando l'eventuale pregressa frequentazione del SERT, posto che, come ha bene evidenziato la Corte d'appello - con una motivazione con la quale il ricorso non si confronta - l'imputato avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione, non derivando da tale eventuale situazione di fatto conseguenze sulla legittimità del provvedimento amministrativo che, come ha bene evidenziato il provvedimento impugnato, si fonda su dei presupposti che non sono negati dal ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 e TA N 5 A Il Presidente i 2 6 2021 LUIGI FABRIZIO