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Ordinanza — n. 29113/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of translation request by Italian-speaking defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29113/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Ivanovi Sasha, challenged a non-enforceability ruling based on the alleged failure to translate a prior judgment into a language he did not know. However, the court found that the appellant knew Italian prior to his arrest and never requested a translation, making the appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 670 c.p.p.; The failure to translate a judgment for a non-native speaker does not constitute nullity; instead, the appeal period begins when the reasoning is made available in a language understood by the accused, provided no specific translation request was made.

Parole chiave

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non-enforceability appeal translation of judgment non-native speaker rights procedural nullity Cassation inadmissibility esecuzione di decisioni straniere estradizione semplificata esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 670 c.p.p.
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di ROMA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 10/11/2020, rigettava la richiesta di non esecutività ex art. 670 c.p.p. della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 18/12/2014 (irr.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 670 c.p
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di ROMA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 10/11/2020, rigettava la richiesta di non esecutività ex art. 670 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, KARTIVADZE AVTANDILOVICH
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IVANOVI SASHA (CUI 04WSNW1) nato il 19/07/1991 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di ROMA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 10/11/2020, rigettava la richiesta di non esecutività ex art. 670 c.p.p. della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 18/12/2014 (irr. il 11/3/2016), avanzata da IVANOVI SASHA (CUI 04WSNW1), perché l'omessa traduzione del titolo non determina alcuna nullità della sentenza. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata traduzione della sentenza che determina la sua non esecutività.

Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che "La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile" (Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, KARTIVADZE AVTANDILOVICH, Rv. 277775). Il giudice dell'esecuzione, facendo corretta applicazione del citato orientamento, ha poi chiarito che il condannato, che in realtà risulta conoscere - con accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità - la lingua italiana da epoca anteriore all'arresto subito per i fatti oggetto di quel giudizio, non ha presentato alcuna richiesta di traduzione della sentenza, neppure dopo che la stessa è stata posta in esecuzione.

Il ricorso si limita a non convenire con i sopra richiamati principi di diritto, sicché è manifestamente infondato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Fry MANCUSO I