Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of translation request by Italian-speaking defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Ivanovi Sasha, challenged a non-enforceability ruling based on the alleged failure to translate a prior judgment into a language he did not know. However, the court found that the appellant knew Italian prior to his arrest and never requested a translation, making the appeal unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 670 c.p.p.; The failure to translate a judgment for a non-native speaker does not constitute nullity; instead, the appeal period begins when the reasoning is made available in a language understood by the accused, provided no specific translation request was made.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IVANOVI SASHA (CUI 04WSNW1) nato il 19/07/1991 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di ROMA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 10/11/2020, rigettava la richiesta di non esecutività ex art. 670 c.p.p. della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 18/12/2014 (irr. il 11/3/2016), avanzata da IVANOVI SASHA (CUI 04WSNW1), perché l'omessa traduzione del titolo non determina alcuna nullità della sentenza. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata traduzione della sentenza che determina la sua non esecutività.
Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che "La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile" (Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, KARTIVADZE AVTANDILOVICH, Rv. 277775). Il giudice dell'esecuzione, facendo corretta applicazione del citato orientamento, ha poi chiarito che il condannato, che in realtà risulta conoscere - con accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità - la lingua italiana da epoca anteriore all'arresto subito per i fatti oggetto di quel giudizio, non ha presentato alcuna richiesta di traduzione della sentenza, neppure dopo che la stessa è stata posta in esecuzione.
Il ricorso si limita a non convenire con i sopra richiamati principi di diritto, sicché è manifestamente infondato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Fry MANCUSO I