Ordinanza — n. 29112/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHABA NJAZI nato il 20/02/1982 avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO1r512to - — avviso alle parg udita la relazione s-—volta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento, in funzione di giudice della sorveglianza, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di Shaba Njazi, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina che avrebbe permesso l'esecuzione della pena presso il domicilio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29112/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che va ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione trasmesso mediante posta elettronica certificata in quanto l'uso di tale mezzo informatico è riservato alle sole comunicazioni degli atti del giudice, né alcuna deroga a tale disposizione è stata introdotta dall'art. 83, comma 11, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, conv. nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha limitato tale possibilità ai soli ricorsi civili. (Conf. n. 28541/2020) (Sez. 1 - n. 28540 del 15/09/2020, Santapaola V., Rv. 279644).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHABA NJAZI nato il 20/02/1982 avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO1r512to - — avviso alle parg udita la relazione s-—volta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento, in funzione di giudice della sorveglianza, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di Shaba Njazi, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina che avrebbe permesso l'esecuzione della pena presso il domicilio.
2. Avverso questa ordinanza Shaba Njazi ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla declaratoria d'inammissibilità.
3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che va ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione trasmesso mediante posta elettronica certificata in quanto l'uso di tale mezzo informatico è riservato alle sole comunicazioni degli atti del giudice, né alcuna deroga a tale disposizione è stata introdotta dall'art. 83, comma 11, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, conv. nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha limitato tale possibilità ai soli ricorsi civili. (Conf. n. 28541/2020) (Sez. 1 - n. 28540 del 15/09/2020, Santapaola V., Rv. 279644).
La causa d'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antoni