Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29110/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29110/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29110/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORETTA DOMENIC nato in GERMANIA il 11/04/1985 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; ••••• E IN DIRITTO Giudicando in sede di rinvio, la CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 18/06/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, in data 23/03/2016, nei confronti di SIGNORETTA DOMENIC escludeva l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 e rideterminava la pena in anni 5 di reclusione ed euro 4.000 di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti generiche).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29110/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 7 I. n. 203 del 1991 e rideterminava la pena in anni 5 di reclusione ed euro 4.000 di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti generiche).

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione della sentenza penale attenuazione della pena revoca della sospensione condizionale impugnabilità della decisione di rinvio riduzione della pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 22864/2018
203 del 1991, essendo già stati rigettati i motivi sulla pena, inclusi quelli sulle circostanze attenuanti generiche (Sez. 1, n. 22864/2018).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORETTA DOMENIC nato in GERMANIA il 11/04/1985 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; •••••

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Giudicando in sede di rinvio, la CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 18/06/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, in data 23/03/2016, nei confronti di SIGNORETTA DOMENIC escludeva l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 e rideterminava la pena in anni 5 di reclusione ed euro 4.000 di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti generiche).

Il ricorso è inammissibile perché si tratta di una questione non deducibile in quanto estranea a devolutum in sede di rinvio. Il giudizio di rinvio aveva per oggetto unicamente l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, essendo già stati rigettati i motivi sulla pena, inclusi quelli sulle circostanze attenuanti generiche (Sez. 1, n. 22864/2018). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/20 Il Consi Esten ore E Il Presidente TE-7-. t777.;", LUIGI FABRIZIO AUGUSTO IN MANCUSO