Ordinanza — n. 29110/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORETTA DOMENIC nato in GERMANIA il 11/04/1985 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; ••••• E IN DIRITTO Giudicando in sede di rinvio, la CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 18/06/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, in data 23/03/2016, nei confronti di SIGNORETTA DOMENIC escludeva l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 e rideterminava la pena in anni 5 di reclusione ed euro 4.000 di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti generiche).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29110/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 7 I. n. 203 del 1991 e rideterminava la pena in anni 5 di reclusione ed euro 4.000 di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti generiche).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORETTA DOMENIC nato in GERMANIA il 11/04/1985 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; •••••
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Giudicando in sede di rinvio, la CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 18/06/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, in data 23/03/2016, nei confronti di SIGNORETTA DOMENIC escludeva l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 e rideterminava la pena in anni 5 di reclusione ed euro 4.000 di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti generiche).
Il ricorso è inammissibile perché si tratta di una questione non deducibile in quanto estranea a devolutum in sede di rinvio. Il giudizio di rinvio aveva per oggetto unicamente l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, essendo già stati rigettati i motivi sulla pena, inclusi quelli sulle circostanze attenuanti generiche (Sez. 1, n. 22864/2018). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/20 Il Consi Esten ore E Il Presidente TE-7-. t777.;", LUIGI FABRIZIO AUGUSTO IN MANCUSO