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Ordinanza — n. 29107/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29107/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29107/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCHI MAURIZIO nato a FORLI il 04/05/1955 avverso l'ordinanza del 18/11/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di MILANO, con ordinanza in data 18/11/2020, rigettava la richiesta di ricevere la visita di due medici all'interno del carcere avanzata da SACCHI MAURIZIO, sottoposto a custodia cautelare. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per assenza della motivazione. In data 20/02/2021 è pervenuta rinuncia all'impugnazione a causa dell'intervenuta autorizzazione alla visita sanitaria. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29107/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute motivi medici sospensione del diritto di visita collocamento in una casa di salute o di custodia perizia psichiatrica insufficiente omissione illecita di raggiungere il corpo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCHI MAURIZIO nato a FORLI il 04/05/1955 avverso l'ordinanza del 18/11/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di MILANO, con ordinanza in data 18/11/2020, rigettava la richiesta di ricevere la visita di due medici all'interno del carcere avanzata da SACCHI MAURIZIO, sottoposto a custodia cautelare. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per assenza della motivazione. In data 20/02/2021 è pervenuta rinuncia all'impugnazione a causa dell'intervenuta autorizzazione alla visita sanitaria. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U. Marinaj, citata). Nel caso che occupa deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte del ricorrente all'annullamento dell'ordinanza. L'esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Emerge che, dopo la presentazione del ricorso, il GIP del Tribunale di Milano autorizzava quanto richiestogli. Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168;

Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 15/04/2021 Il Consigliere Estensore STEFANO APRILE Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MAN