Personal appeal by defendant dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel under 2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the personal appeal filed by De Crescenzo Michele inadmissible. The appellant argued for a review of the surveillance tribunal's order but failed to engage a qualified defense lawyer. The court ruled that since the appeal was filed after August 3, 2017, the law requiring representation by registered defense counsel applies, rendering the personal filing void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 571, comma 1 c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.; After the entry into force of Law No. 103/2017, appeals by the accused or convicted person must be signed by defense lawyers, and personal appeals filed without such representation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CRESCENZO MICHELE nato a ERCOLANO il 21/03/1969 avverso l'ordinanza del 11/12/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA[dato avviso alle pa—rtij udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; I
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe rigettava la richiesta di De Crescenzo Michele finalizzata ad ottenere i rimedi di cui all'art. 35-ter ord. pen..
2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.
3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, 'da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'alt 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/4/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente An1fnio Cairo z Luigi Fabrizio Mancuso IN CAN /i 2 2 UG