Ordinanza — n. 29102/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO NELLO nato a LAURO il 17/08/1957 avverso l'ordinanza del 06/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ANCONA, con ordinanza in data 06/05/2020, rigettava il reclamo proposto da BRUNO NELLO avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Macerata che aveva rigettato il permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. per fare visita alla madre invalida. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. Premesso che "In tema di ordinamento penitenziario, il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale; pertanto può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali" (Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano, Rv. 272400), il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato il quadro stazionario delle condizioni di salute della madre del detenuto, rispetto alle quali il ricorso è meramente confutativo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29102/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Del resto, il Tribunale ha pure sottolineato, senza essere smentito dal ricorso, che in occasione di un precedente permesso il condannato era evaso, così palesando una seria pericolosità, la mancanza di affidabilità e la strumentalizzazione dei permessi ottenuti per ragioni di necessità non strettamente rientranti nei canoni legali. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO NELLO nato a LAURO il 17/08/1957 avverso l'ordinanza del 06/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ANCONA, con ordinanza in data 06/05/2020, rigettava il reclamo proposto da BRUNO NELLO avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Macerata che aveva rigettato il permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. per fare visita alla madre invalida. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. Premesso che "In tema di ordinamento penitenziario, il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale; pertanto può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali" (Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano, Rv. 272400), il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato il quadro stazionario delle condizioni di salute della madre del detenuto, rispetto alle quali il ricorso è meramente confutativo.
Del resto, il Tribunale ha pure sottolineato, senza essere smentito dal ricorso, che in occasione di un precedente permesso il condannato era evaso, così palesando una seria pericolosità, la mancanza di affidabilità e la strumentalizzazione dei permessi ottenuti per ragioni di necessità non strettamente rientranti nei canoni legali. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Consigliere Estensor Il Presidente '"2 • ---7'.Z -T- N C "",„' • - LU