Ordinanza — n. 29100/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di sorveglianza di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe dichiarava inammissibili le istanze di Romito Francesco, relative all'applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, dell'affidamento terapeutico, e della detenzione domiciliare e semilibertà.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29100/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe dichiarava inammissibili le istanze di Romito Francesco, relative all'applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, dell'affidamento terapeutico, e della detenzione domiciliare e semilibertà.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMITO FRANCESCO nato in GERMANIA il 16/09/1972 avverso l'ordinanza del 22/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONArdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe dichiarava inammissibili le istanze di Romito Francesco, relative all'applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, dell'affidamento terapeutico, e della detenzione domiciliare e semilibertà.
2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.
3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/4/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ant nio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso .DEPOSUTATA IN CA El R 9 A 26 AJG 202