Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29099/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29099/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29099/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGLIALORO MICHELE nato a CALTAGIRONE il 21/10/1986 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 01/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CALTAGIRONE, in data 03/07/2019, nei confronti di OGLIALORO MICHELE in relazione al reato di cui all' art. 75 D.LGS. n. 159 del 2011. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, perché: - l'imputato è stato indotto in errore in forza della autorizzazione, precedentemente ottenuta in sede cautelare per un diverso procedimento, di recarsi al SERT; - manca l'elemento soggettivo; - doveva applicarsi l'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di fatto lieve ed episodico; - doveva essere rivalutata la pericolosità, dato il tempo trascorso dall'applicazione della misura di prevenzione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29099/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Le prime tre censure sono generiche. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
misura cautelare censure procedurali misura meno grave minaccia attuale legittimità della carcerazione preventiva assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGLIALORO MICHELE nato a CALTAGIRONE il 21/10/1986 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 01/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CALTAGIRONE, in data 03/07/2019, nei confronti di OGLIALORO MICHELE in relazione al reato di cui all' art. 75 D.LGS. n. 159 del 2011. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, perché: - l'imputato è stato indotto in errore in forza della autorizzazione, precedentemente ottenuta in sede cautelare per un diverso procedimento, di recarsi al SERT; - manca l'elemento soggettivo; - doveva applicarsi l'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di fatto lieve ed episodico; - doveva essere rivalutata la pericolosità, dato il tempo trascorso dall'applicazione della misura di prevenzione.

Il ricorso è inammissibile. Le prime tre censure sono generiche. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La quarta censura è inammissibile perché estranea al devolutum in appello nonché manifestamente infondata in quanto la misura di prevenzione, applicata il 15/5/2018, è stata sospesa per soli 7 mesi (fino al 1/2/2019) per l'applicazione di una misura cautelare. La sospensione della misura di prevenzione era derivata dall'applicazione di una misura cautelare e lo stato detentivo si è protratto per circa 7 mesi, sicché non era necessaria alcuna nuova valutazione al momento della ri-sottoposizione alla misura di prevenzione avvenuta in data 1/2/2019 ex art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez.

U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Consi E .-nsore Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUST