Ordinanza — n. 29099/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGLIALORO MICHELE nato a CALTAGIRONE il 21/10/1986 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 01/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CALTAGIRONE, in data 03/07/2019, nei confronti di OGLIALORO MICHELE in relazione al reato di cui all' art. 75 D.LGS. n. 159 del 2011. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, perché: - l'imputato è stato indotto in errore in forza della autorizzazione, precedentemente ottenuta in sede cautelare per un diverso procedimento, di recarsi al SERT; - manca l'elemento soggettivo; - doveva applicarsi l'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di fatto lieve ed episodico; - doveva essere rivalutata la pericolosità, dato il tempo trascorso dall'applicazione della misura di prevenzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29099/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Le prime tre censure sono generiche. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGLIALORO MICHELE nato a CALTAGIRONE il 21/10/1986 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 01/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CALTAGIRONE, in data 03/07/2019, nei confronti di OGLIALORO MICHELE in relazione al reato di cui all' art. 75 D.LGS. n. 159 del 2011. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, perché: - l'imputato è stato indotto in errore in forza della autorizzazione, precedentemente ottenuta in sede cautelare per un diverso procedimento, di recarsi al SERT; - manca l'elemento soggettivo; - doveva applicarsi l'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di fatto lieve ed episodico; - doveva essere rivalutata la pericolosità, dato il tempo trascorso dall'applicazione della misura di prevenzione.
Il ricorso è inammissibile. Le prime tre censure sono generiche. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La quarta censura è inammissibile perché estranea al devolutum in appello nonché manifestamente infondata in quanto la misura di prevenzione, applicata il 15/5/2018, è stata sospesa per soli 7 mesi (fino al 1/2/2019) per l'applicazione di una misura cautelare. La sospensione della misura di prevenzione era derivata dall'applicazione di una misura cautelare e lo stato detentivo si è protratto per circa 7 mesi, sicché non era necessaria alcuna nuova valutazione al momento della ri-sottoposizione alla misura di prevenzione avvenuta in data 1/2/2019 ex art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez.
U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Consi E .-nsore Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUST