Ordinanza — n. 29096/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETITO ANTONIO nato a LUCERA il 01/03/1988 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La Corte d'appello di TORINO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 30/09/2020, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta da PETITO ANTONIO in relazione a due sentenze. Nell'unico motivo deduce violazione di legge penale, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe posto a fondamento del diniego la sola distanza temporale tra i fatti criminosi, scarsamente significativa anche alla luce del periodo di carcerazione patito nell'intervallo, ignorando la comune unificante «matrice», costituita dalla identità di oggetto giuridico delle incriminazioni (violazioni in materia di armi e stupefacenti) e dalle corrispondenza delle relative condotte materiali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29096/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETITO ANTONIO nato a LUCERA il 01/03/1988 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di TORINO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 30/09/2020, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta da PETITO ANTONIO in relazione a due sentenze. Nell'unico motivo deduce violazione di legge penale, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe posto a fondamento del diniego la sola distanza temporale tra i fatti criminosi, scarsamente significativa anche alla luce del periodo di carcerazione patito nell'intervallo, ignorando la comune unificante «matrice», costituita dalla identità di oggetto giuridico delle incriminazioni (violazioni in materia di armi e stupefacenti) e dalle corrispondenza delle relative condotte materiali.
Come ha fatto espressamente notare il giudice dell'esecuzione, circostanza non contestata dal ricorrente, con una precedente ordinanza in data 20/11/2019 il medesimo giudice dell'esecuzione aveva rigettato una precedente istanza avente per oggetto le stesse due sentenze (il ricorso avverso detta ordinanza è stato dichiarato inammissibile da Sez. 7, n. 4575 del 29/10/2020). Si versa, perciò in un caso di preclusione processuale (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533), rilevabile d'ufficio da questa Corte (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650, fermo restando che la motivazione stesa, in punto di fatto, dal giudice dell'esecuzione non è oggetto di specifica censura.
In particolare, il giudice dell'esecuzione ha fatto puntuale applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Consigliere Estensore STENJ.p AP a Il Presidente J LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUS