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Ordinanza — n. 29093/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29093/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29093/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSENZA GIANCLAUDIO nato a SIRACUSA il 03/02/1995 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle pa7;3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1.1 Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Siracusa della medesima località in data 15/10/2019, rideterminava ex art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta ad Assenza Gianclaudio, in ordine ai reati ascritti determinandola in quella concordata tra le parti di anni uno mesi due e giorni sette di reclusione con conferma nel resto, attesa la rinuncia ai motivi di gravame. 1.2 Avverso detta sentenza Assenza Gianclaudio proponeva ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore, lamentando erronea applicazione della legge processuale per non avere il giudice di appello per non aver determinato la pena nei limiti edittali minimi con applicazione delle circostanze attenuanti generiche e tenendo conto del disposto dell'alt 133 cod. peri. 1.3.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 610 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29093/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 1.4. In tema di patteggiamento in appello e successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., deve innanzitutto essere ricordato come ai sensi del nuovo comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen.: "....la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis".

Parole chiave

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revisione della sentenza penale sanzioni penali riduzione della pena remissione della pena revoca della sospensione condizionale pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
In tema di patteggiamento in appello e successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., deve innanzitutto essere ricordato come ai sensi del nuovo comma 5 bis dell'art.
art. 610 cod. proc. pen
pen., deve innanzitutto essere ricordato come ai sensi del nuovo comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen.: "....la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSENZA GIANCLAUDIO nato a SIRACUSA il 03/02/1995 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle pa7;3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.1 Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Siracusa della medesima località in data 15/10/2019, rideterminava ex art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta ad Assenza Gianclaudio, in ordine ai reati ascritti determinandola in quella concordata tra le parti di anni uno mesi due e giorni sette di reclusione con conferma nel resto, attesa la rinuncia ai motivi di gravame. 1.2 Avverso detta sentenza Assenza Gianclaudio proponeva ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore, lamentando erronea applicazione della legge processuale per non avere il giudice di appello per non aver determinato la pena nei limiti edittali minimi con applicazione delle circostanze attenuanti generiche e tenendo conto del disposto dell'alt 133 cod. peri. 1.3.

Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 1.4. In tema di patteggiamento in appello e successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., deve innanzitutto essere ricordato come ai sensi del nuovo comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen.: "....la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis".

Nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Ed in motivazione, questa Corte, sottolineava l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di simili od analoghe limitazioni ai motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., poiché il ricorso avverso la sentenza del concordato in appello, ex artt. 599 bis e 602 cod.proc.pen., non è circondata da analoghi limiti rispetto al patteggiamento; difatti, la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017, non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano.

Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta. In conclusione, l'impugnazione rimette questioni di sola determinazione della pena che devono essere ritenute inammissibili, stante l'intervenuto concordato.

Deve ritenersi inammissibile il ricorso a norma dell'art. 606 comma terzo cod. proc. pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.