Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual elements in cassation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Youssef Hamlil inadmissible for failing to meet specific procedural requirements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant argued that the lower court erred in finding his responsibility for transporting migrants and denied generic mitigating circumstances, the court noted the absence of specific factual elements supporting these claims. Consequently, the appeal was rejected because it did not allow the appellate court to identify the precise grounds for its review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal for cassation is inadmissible if it fails to indicate the specific factual elements underlying the grievances, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUSSEF HAMLIL nato il 10/04/1985 avverso la sentenza del 11/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; ."
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 11/05/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGUSA, in data 24/09/2019, nei confronti di YOUSSEF HAMLIL in relazione al reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, in quanto la circostanza che l'imputato invitasse i trasportati a stare fermi all'interno dell'imbarcazione non è indicativa di una partecipazione, mentre il telefono è stato utilizzato soltanto per invocare i soccorsi; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, sotto il profilo dell'art. 62-bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. I giudici di merito hanno evidenziato le concordi risultanze investigative (dichiarazioni testimoniali e intercettazioni), mentre il ricorso si ostina in una generica negatoria e in una diversa valutazione in fatto di alcuni elementi. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e I. della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Consigliere Estensore ST Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO .7( 1 IN Of.