Ordinanza — n. 29090/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO FRANCESCO nato a LIMBADI il 19/11/1957 avverso l'ordinanza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La Corte d'appello di CATANZARO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 21/01/2020, accoglieva la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta da MANCUSO FRANCESCO in relazione a due sentenze, rideterminando il trattamento complessivo in anni 11 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.600 di multa. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, perchè la porzione di pena per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., che era stata determinata dalla sentenza Corte appello Catanzaro in data 24/6/2008, era di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa, mentre quello determinato in sede esecutiva per l'analogo reato giudicato con la sentenza Corte appello Catanzaro in data 28/2/2018 è di anni 2 di reclusione, così superandosi la pena determinata dal giudice di merito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29090/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha individuato, in modo non contestato dal ricorso, quale reato più grave l'estorsione aggravata di cui al capo 8 della sentenza Corte appello Catanzaro in data 24/6/2008, su tale pena operando gli aumenti nella misura già prevista per i reati giudicati con la medesima sentenza, nonchè determinando in anni 2 di reclusione l'aumento per la continuazione con il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicato con la sentenza Corte appello Catanzaro in data 28/2/2018 (che aveva inflitto una pena di anni 6 di reclusione per tale reato), specificamente indicando i parametri utilizzati ex art. 133 cod. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO FRANCESCO nato a LIMBADI il 19/11/1957 avverso l'ordinanza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di CATANZARO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 21/01/2020, accoglieva la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta da MANCUSO FRANCESCO in relazione a due sentenze, rideterminando il trattamento complessivo in anni 11 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.600 di multa. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, perchè la porzione di pena per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., che era stata determinata dalla sentenza Corte appello Catanzaro in data 24/6/2008, era di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa, mentre quello determinato in sede esecutiva per l'analogo reato giudicato con la sentenza Corte appello Catanzaro in data 28/2/2018 è di anni 2 di reclusione, così superandosi la pena determinata dal giudice di merito.
Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha individuato, in modo non contestato dal ricorso, quale reato più grave l'estorsione aggravata di cui al capo 8 della sentenza Corte appello Catanzaro in data 24/6/2008, su tale pena operando gli aumenti nella misura già prevista per i reati giudicati con la medesima sentenza, nonchè determinando in anni 2 di reclusione l'aumento per la continuazione con il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicato con la sentenza Corte appello Catanzaro in data 28/2/2018 (che aveva inflitto una pena di anni 6 di reclusione per tale reato), specificamente indicando i parametri utilizzati ex art. 133 cod. pen.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Consigliere Esten ore STEFANO AP Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO