Ordinanza — n. 29088/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN CHEIKH JABRANNE nato il 12/11/1989 avverso l'ordinanza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La Corte d'appello di FIRENZE - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 30/10/2020, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra cinque sentenze, avanzata nell'interesse di BEN CHEIKH ABRANNE. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla datazione della commissione dei reati di spaccio di stupefacente (che sono stati commessi a partire dal marzo 2014 e non, come riferito dal giudice dell'esecuzione, dall'anno 2015 all'aprile 2016) con la conseguenza che è errata e contraddittoria la motivazione che non ravvisa la continuazione tra i fatti poiché tutti legati all'attività di spaccio, avviata in data anteriore alla commissione delle due resistenze, della ricettazione e del rientro illegale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 13 d.lgs. n. 286/1998, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29088/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare: - il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi; - il lasso di tempo trascorso, le differenti modalità del fatto sotto il profilo sia spaziale che temporale; - gli arresti subiti (31/1/2016 per resistenza; 13/1/2016 per art. 13 d.lgs. n. 286/1998).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN CHEIKH JABRANNE nato il 12/11/1989 avverso l'ordinanza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di FIRENZE - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 30/10/2020, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra cinque sentenze, avanzata nell'interesse di BEN CHEIKH ABRANNE. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla datazione della commissione dei reati di spaccio di stupefacente (che sono stati commessi a partire dal marzo 2014 e non, come riferito dal giudice dell'esecuzione, dall'anno 2015 all'aprile 2016) con la conseguenza che è errata e contraddittoria la motivazione che non ravvisa la continuazione tra i fatti poiché tutti legati all'attività di spaccio, avviata in data anteriore alla commissione delle due resistenze, della ricettazione e del rientro illegale.
Del resto, le resistenze sono state poste a breve distanza di tempo l'una dall'altra e per sottrarsi alle attività di polizia giudiziaria connessa alla commissione dei delitti di spaccio, come pure la ricettazione e il rientro illegale. Il ricorso è inammissibile. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Va, inoltre, ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).
Secondo l'id quod prelumque accidit i periodi di detenzione o di trattamento sono da considerare in linea di massima interruttivi del disegno criminoso, essendo arduo concepire un progetto che includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e la successiva ripresa del piano delittuoso (così già: Sez. 1, n. 403 del 24/01/1994, Marino, Rv. 196965), avendo la giurisprudenza chiarito che la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato nel periodo intercorrente tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea a escludere l'identità del disegno criminoso e non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119).
Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare: - il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi; - il lasso di tempo trascorso, le differenti modalità del fatto sotto il profilo sia spaziale che temporale; - gli arresti subiti (31/1/2016 per resistenza; 13/1/2016 per art. 13 d.lgs. n. 286/1998).
Il Collegio ritiene che il percorso logico argomentativo dell'ordinanza impugnata, che non è certo affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati. Va, in conclusione, ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente può essere negato il riconoscimento del vincolo della continuazione in considerazione del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie) e dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente; in particolare, in tema di reato continuato, se la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea a escludere l'identità del disegno criminoso, essa non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119).
Il giudice dell'esecuzione, come detto, non si è sottratto a tale puntuale verifica, di cui ha dato conto con completa e corretta motivazione. Del resto, il ricorso introduce censure in fatto sulla data di commissione dei delitti di spaccio di stupefacenti, senza confrontarsi con quanto risulta dalle imputazioni cui ha fatto riferimento il giudice dell'esecuzione. Si tratta, perciò, di censure inammissibili la cui rilevanza, del resto, è arduo comprendere posto che, indipendentemente dalla data in cui sarebbe stata avviata l'attività di spaccio, il giudice dell'esecuzione ha escluso qualunque programmazione o attinenza di essa con gli altri delitti; tale decisiva argomentazione è solo assertivamente confutata dal ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Consigliere Esten STE2iNO APR Il Presidente LUIGI FABRIZI