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Ordinanza — n. 29087/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds and lack of specific intent evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29087/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it raised grounds not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the conviction on issues like legal qualification and sentencing, which are the only admissible grounds, rather than the lack of effective intent. The court ruled that since the defendant was present and understood the proceedings, the generic claim regarding the expression of will was invalid, leading to a dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448, 610 c.p.p.; Appeals must strictly adhere to the specific grounds listed in Article 448, and generic challenges regarding the expression of intent are inadmissible when the defendant was present and understood the proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal expression of will code criminal procedure de plano dismissal legal qualification error difetto di motivazione motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Il ricorso in esame nell'interesse di Massaoudi Salah è proposto avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
pen., e muove censure di vizio della motivazione, anche riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 1, comma 51, legge n. 103 del 2017
pen., e muove censure di vizio della motivazione, anche riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso in esame nell'interesse di Massaoudi Salah è proposto avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e muove censure di vizio della motivazione, anche riguardo alla mancata applicazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., e muove censure di vizio della motivazione, anche riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSAOUDI SALAH nato il 20/01/1994 avverso la sentenza del 16/09/2020 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame nell'interesse di Massaoudi Salah è proposto avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e muove censure di vizio della motivazione, anche riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., e sul mancato accertamento della volontà dell'imputato, risultando così proposto per motivi diversi da quelli riguardanti l'espressione effettiva della volontà dell'imputato, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017.

Quest'ultima è in parte qua applicabile al caso di specie, essendo la richiesta di accesso al rito speciale posteriore al 2 agosto 2017 (v. art. 1, comma 51, di essa). Del resto l'imputato era presente e con l'assistenza del difensore era formulata istanza di applicazione della pena. Non vi sono elementi da cui si possa desumere che non avesse inteso il significato processuale dell'atto. Il ricorso generico sul punto non si confronta con questo dato. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Né si rileva una ratifica di accordo diversa da quello verbalizzato dalle parti. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ant nio Cairo Fabrizio Luigi Mancuso DEPOSITATA IN CANCELLERIALi Di