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Ordinanza — n. 29086/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to procedural preclusion regarding repeated requests for execution continuation on same judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29086/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant had already unsuccessfully requested execution continuation on the same three evasion judgments via a prior order. The applicant argued for violation of law based on the homogeneity of violations and the short time span, but the Court noted the execution judge had already rejected an identical request on July 27, 2020. Consequently, the Court applied the principle of procedural preclusion, ruling that the matter was already resolved and dismissing the new appeal.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a party has already exhausted the remedy for execution continuation on specific judgments before the execution judge, a subsequent cassation appeal challenging the same request is inadmissible due to procedural preclusion.

Parole chiave

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procedural preclusion execution continuation evasion judgments repeated requests cassation inadmissibility aiuto all'evasione di detenuti esecuzione delle pene recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TARANTO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 20/10/2020, rigettava l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 671 c.p
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TARANTO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 20/10/2020, rigettava l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello
Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINIERI BENITO nato a MANDURIA il 15/09/1984 avverso l'ordinanza del 20/10/2020 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TARANTO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 20/10/2020, rigettava l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. presentata da CINIERI BENITO in relazione a tre sentenze per evasione (Tribunale Taranto in data 27/3/2017, evasione del 6/12/2010; Tribunale Taranto in data 11/1/2017, evasione del 26/10/2013; Tribunale Taranto in data 5/10/2016, evasione del 14/11/2014). Propone ricorso per cassazione il condanno, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della omogeneità delle violazioni e del ristretto arco temporale in cui sono state commesse.

Il ricorso è inammissibile. Come ha fatto espressamente notare il giudice dell'esecuzione, circostanza non contestata dal ricorrente, con una precedente ordinanza in data 27/7/2020 il medesimo giudice dell'esecuzione aveva rigettato una precedente istanza avente per oggetto le stesse tre sentenze per evasione (il ricorso avverso detta ordinanza è stato dichiarato inammissibile da Sez. 1, all'udienza del 17/03/2021). Si versa, perciò in un caso di preclusione processuale (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533), rilevabile d'ufficio da questa Corte (Sez.

U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650, fermo restando che la motivazione stesa, in punto di fatto, dal giudice dell'esecuzione non è oggetto di specifica censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Consiglie Estensore STEFNv APRILE Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO DErn IN 2 6 L 20