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Ordinanza — n. 29085/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant filed it personally after the 2017 law requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29085/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellant, Mirra Sandro, filed it personally after the 2017 law came into effect. The appellant argued for a review of the lower court's refusal to apply the continuation regime, but the law now mandates representation by a registered defense attorney. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements and ordered the appellant to pay the associated costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Criminal appeals filed personally by the accused after August 3, 2017, are inadmissible and must be submitted by a registered defense attorney.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition defense attorney requirement post-2017 procedural law Cassation appeal rules restituzione in pristino permesso di promuovere un procedimento penale difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017
pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRRA SANDRO nato a THUN( SVIZZERA) il 20/11/1975 avverso l'ordinanza del 18/09/2020 del TRIBUNALE di LECCEkal-to avviso alle parTii udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe data 18/9/2020 rigettava la richiesta di applicazione del regime della continuazione in favore di Mirra Sandro.

2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/4/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ant nio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso eicx i o r r, ;:, N - -•";\ TA I A i 2 6 L 202