Ordinanza — n. 29084/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI' DANIELE nato a MELISSANO il 15/06/1971 avverso l'ordinanza del 23/09/2020 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il Tribunale di LECCE - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 23/09/2020, rigettava la richiesta di revoca parziale ex art. 673 c.p.p. proposta da MACRI' DANIELE in relazione al reato di cui all'art. 485 c.p. giudicato con la sentenza del Tribunale di Lecce in data 10/2/2017 (irr. il 28/3/2017). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 485 c.p. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso non contesta che l'oggetto del reato di falso fosse un titolo trasmissibile per girata, sicché rientrante nella previsione dell'art. 491 c.p. che è tuttora previsto dalla legge come reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 673 c.p, art. 485 c.p, art. 491 c.p, art. 485 cod. pen, art. 491 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29084/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza ha affermato che "in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., da parte del d. Igs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (ovvero utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest'ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno" (Sez. 5, n. 26812 del 10/02/2016,Cimino, Rv. 267291).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI' DANIELE nato a MELISSANO il 15/06/1971 avverso l'ordinanza del 23/09/2020 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il Tribunale di LECCE - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 23/09/2020, rigettava la richiesta di revoca parziale ex art. 673 c.p.p. proposta da MACRI' DANIELE in relazione al reato di cui all'art. 485 c.p. giudicato con la sentenza del Tribunale di Lecce in data 10/2/2017 (irr. il 28/3/2017). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 485 c.p. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso non contesta che l'oggetto del reato di falso fosse un titolo trasmissibile per girata, sicché rientrante nella previsione dell'art. 491 c.p. che è tuttora previsto dalla legge come reato.
La giurisprudenza ha affermato che "in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., da parte del d. Igs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (ovvero utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest'ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno" (Sez. 5, n. 26812 del 10/02/2016,Cimino, Rv. 267291).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Il Presidente •DEPO ,s i IN TA LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO