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Ordinanza — n. 29083/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29083/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29083/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Francesco Diomede per il riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due sentenze di condanna, rispettivamente per associazione a delinquere finalizzata alle ricettazioni (fatti del 2002) e per ricettazione continuata in epoca anteriore e prossima al dicembre 2003. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che con la seconda sentenza il giudice della cognizione - investito della identica istanza di continuazione - l'aveva rigettata, evidenziando l'eccessiva distanza temporale e la diversità dei soggetti concorrenti nel reato. Ad abundantiam, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che non erano stati addotti elementi concreti a sostegno dell'istanza e che i concorrenti nelle condotte delittuose erano soggetti del tutto differenti.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29083/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avanzando a motivi di impugnazione la violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen., ed il correlato vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente inadempimento reiterato domanda di continuazione dell'esecuzione riapertura della pratica concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOMEDE FRANCESCO nato a BARI il 27/02/1946 avverso l'ordinanza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Francesco Diomede per il riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due sentenze di condanna, rispettivamente per associazione a delinquere finalizzata alle ricettazioni (fatti del 2002) e per ricettazione continuata in epoca anteriore e prossima al dicembre 2003. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che con la seconda sentenza il giudice della cognizione - investito della identica istanza di continuazione - l'aveva rigettata, evidenziando l'eccessiva distanza temporale e la diversità dei soggetti concorrenti nel reato. Ad abundantiam, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che non erano stati addotti elementi concreti a sostegno dell'istanza e che i concorrenti nelle condotte delittuose erano soggetti del tutto differenti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avanzando a motivi di impugnazione la violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen., ed il correlato vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. Il ricorrente si duole che il rigetto della continuazione si sia basato su indici inconferenti, rivendicando che la norma del codice ammette l'unificazione anche per condotte commesse in tempi diversi e che le ricettazioni ben potevano attuarsi avvalendosi di persone diverse. Tali argomentazioni sono state ribadite in una memoria trasmessa digitalmente in data 10/3/2021.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre a riproporre argomenta- zioni non scandite dalla necessaria analisi di quelle sviluppate nell'impugnato provvedimento. Invero, il giudice dell'esecuzione ha correttamente dichiarato l'inammis- sibilità del ricorso per l'assorbente ragione che l'istanza di continuazione era già stata avanzata nel secondo processo ed era stata motivatamente rigettata dal giudice di cognizione, il quale aveva escluso l'individuazione del medesimo dise- gno criminoso, ciò ostando alla riproponibilità della questione in sede esecutiva, a mente dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. Su questo decisivo profilo di diritto, né il ricorso né la memoria da ultimo depositata hanno avanzato alcuna deduzione. Ogni ulteriore considerazione si rivela dunque superflua.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Francesco Diomede deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Consi stensore Il Presidente ni Luigi Fabrizio Augusto Mancuso 4,4~-1 • DEPOSI, IN TATA