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Ordinanza — n. 29082/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29082/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29082/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il GIP del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di Luciana Pires da Silva di rideter- minazione della pena inflitta con la sentenza della Corte di appello in sede del 24/10/2017, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, fissandola in anni 4 e mesi 4 di reclusione, oltre alla multa, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23/1/2019, che ha fissato la pena edittale minima in sei anni di reclusione per i fatti non lievi relativi alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 DPR n, 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29082/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, poiché risulta basato su motivi non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione. Non sussiste il denunciato vizio di violazione di legge, essendosi il giudice dell'esecuzione attenuto ai limiti della sua funzione di attuazione del giudicato ed avendo operato nell'ambito dei suoi poteri di accertamento e di modulazione dell'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, a seguito dell'intervenuta pro- nuncia di incostituzionalità per difetto di proporzionalità della sanzione minima prevista con riguardo al reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990.

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della pena attenuazione libera della pena pena minima commisurazione della pena per stupefacenti riduzione della multa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRES DA SILVA LUCIANA nato il 26/11/1981 avverso l'ordinanza del 17/10/2019 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il GIP del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di Luciana Pires da Silva di rideter- minazione della pena inflitta con la sentenza della Corte di appello in sede del 24/10/2017, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, fissandola in anni 4 e mesi 4 di reclusione, oltre alla multa, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23/1/2019, che ha fissato la pena edittale minima in sei anni di reclusione per i fatti non lievi relativi alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 DPR n, 309 del 1990.

2. Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione fissato la pena base in anni nove e mesi nove di reclusione, trascurando che il giudice di cognizione era partito dalla pena di anni dieci di reclusione, in tal modo vanificando le circostanze attenuanti generiche e la diminuente del rito e violando la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23/1/2019, per essersi discostato dalla proporzione rispetto all'attuale minimo edittale di anni sei di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, poiché risulta basato su motivi non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione. Non sussiste il denunciato vizio di violazione di legge, essendosi il giudice dell'esecuzione attenuto ai limiti della sua funzione di attuazione del giudicato ed avendo operato nell'ambito dei suoi poteri di accertamento e di modulazione dell'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, a seguito dell'intervenuta pro- nuncia di incostituzionalità per difetto di proporzionalità della sanzione minima prevista con riguardo al reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990.

Il giudice dell'esecuzione - chiamato a rimodulare la pena originariamente inflitta in anni dieci di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche - ha considerato nella nuova cornice edittale la notevole gravità del fatto concreto per qualità e quantità della droga, come ha riportato nell'impugnato provvedi- mento, derivando da tale indice, emergente dalla sentenza di condanna, l'accentuata pericolosità della condotta delittuosa della Pires da Silva. Alla stregua di tali parametri, dunque, il giudice dell'esecuzione è giunto alla conclusione che la rideterminazione della pena avrebbe dovuto effettuarsi in misura contenuta.

La motivazione dell'ordinanza, che ha in tali termini congruamente giustificato il suo operato, costituisce la rigorosa applicazione della pronuncia del Giudice delle Leggi, che è volta a correggere la distonia del precedente trattamento sanzionatorio dei casi di confine tra i limiti edittali massimi dei fatti di lieve entità e i limiti minimi per le violazioni ordinarie: invero, va affermato che nell'opera di rideterminazione della pena il giudice non è vincolato da irragionevoli automatismi che impongano la fissazione della nuova pena in termini esattamente corrispondenti a quelli originari qualora il primo giudice fosse partito dal minimo edittale, ovvero in termini rigidamente proporzionali rispetto alla pena precedentemente fissata, ma deve altrettanto escludersi che per lo stesso fatto - inquadrato nei nuovi limiti edittali scaturiti dalla dichiarazione di incostituzionalità - il giudice possa mantenere la stessa pena base originaria, in quanto il mutamento della cornice edittale richiede risposte sanzionatorie differenti ed individualizzate.

Dunque, la pena è stata concretamente rideterminata alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, che postula una rivalutazione di tale aspetto in sede esecutiva, da compiere tenendosi conto del «fatto» così come accertato in cognizione, e del concreto inquadramento effettuato da quel giudice nel range sanzionatorio precedente- mente previsto, sia pure non in termini matematici rigidamente proporzionali, come invece propugna la ricorrente.

2. Per tali ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Luciana Pires da Silva deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Con iglie tensore Il Presidente T ni Luigi Fabrizio Augusto Mancu