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Ordinanza — n. 29081/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper filing venue for criminal objection under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29081/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant filed a criminal objection at the Court of Appeal instead of the issuing judge. The lower court had rejected the request for time extension to file this objection, and the defendant argued this venue error did not violate procedural rules. The court ruled that the Code of Criminal Procedure strictly mandates filing objections with the issuing authority, making the late arrival of the document a fatal defect that precludes any retroactive application of filing rules.

Regesto Legislator

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Art. 175 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.; Art. 583 c.p.p.: The opposition to a criminal decree must be filed with the judge who issued the decree; filing it at the Court of Appeal renders the appeal inadmissible as the act arrived too late for the competent authority.

Parole chiave

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criminal objection venue Code of Criminal Procedure inadmissible appeal procedural defect late filing penalty istanza tardiva di restituzione dei termini impugnabilità della decisione di rinvio restituzione dei conferimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 175 c.p.p.
E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di BARI, con ordinanza in data 25/09/2019, rigettava la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per presentare opposizione al decreto penale emesso in data 17/4/2015 nei confronti di DE BELLIS RAFFAELE.
Art. 582 c.p.p.
Art. 583 c.p.p.
Art. 461 c.p.p.
Le modalità di presentazione dell'opposizione e delle impugnazioni, indicate agli art. 461, 582 e 583 c.p.p., sono tassative e tra esse non è prevista la presentazione alla Corte d'appello, essendo il decreto penale stato emesso dal GIP del Tribunale.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 175 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di BARI, con ordinanza in data 25/09/2019, rigettava la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.
art 582 c.p
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla idoneità, ai fini del deposito dell'opposizione, della presentazione presso la Corte d'appello, non risultando violato l'art 582 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016, Filice
L'opposizione al decreto penale è una impugnazione (Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016, Filice, Rv.
Sez. 1, n. 1990 del 12/03/1997, Dominici
266302; in precedenza, Sez. 1, n. 1990 del 12/03/1997, Dominici, Rv.
Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010, Cheng
Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010, Cheng, Rv.
Sez. 3, n. 9212 del 09/02/2012, Spadafora
248876; sulla tempestività, si veda: Sez. 3, n. 9212 del 09/02/2012, Spadafora, Rv.
Sez. 3, n. 22768 del 11/04/2018, Monticciolo
252363; Sez. 3, n. 22768 del 11/04/2018, Monticciolo, Rv.
Sez. 4, n. 16611 del 24/01/2019, Gualtieri
273722; Sez. 4, n. 16611 del 24/01/2019, Gualtieri, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BELLIS RAFFAELE nato a BARI il 29/07/1971 avverso l'ordinanza del 25/09/2019 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di BARI, con ordinanza in data 25/09/2019, rigettava la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per presentare opposizione al decreto penale emesso in data 17/4/2015 nei confronti di DE BELLIS RAFFAELE. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla idoneità, ai fini del deposito dell'opposizione, della presentazione presso la Corte d'appello, non risultando violato l'art 582 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. L'opposizione al decreto penale è una impugnazione (Sez. 4, n. 9603 del 18/02/2016, Filice, Rv. 266302; in precedenza, Sez. 1, n. 1990 del 12/03/1997, Dominici, Rv. 208129;

Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010, Cheng, Rv. 248876; sulla tempestività, si veda: Sez. 3, n. 9212 del 09/02/2012, Spadafora, Rv. 252363; Sez. 3, n. 22768 del 11/04/2018, Monticciolo, Rv. 273722; Sez. 4, n. 16611 del 24/01/2019, Gualtieri, Rv. 275654). Le modalità di presentazione dell'opposizione e delle impugnazioni, indicate agli art. 461, 582 e 583 c.p.p., sono tassative e tra esse non è prevista la presentazione alla Corte d'appello, essendo il decreto penale stato emesso dal GIP del Tribunale. L'atto, come il ricorso non contesta, è tardivamente giunto presso l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, sicché è corretta la declaratoria di inammissibilità, non potendosi fare applicazione del principio di retrodatazione indicato agli artt. 582 e 583 c.p.p. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Consigliere Est sore ILE Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO _D MANCUSO I