Ordinanza — n. 29080/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORLIANO' ANTONIO nato a CALIMERA il 06/02/1947 avverso l'ordinanza del 08/10/2020 della CORTE ASSISE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; 1, Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Assise di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Antonio Corlianò di ridetermina- zione della pena dell'ergastolo, inflitta con sentenza di detta Corte del 3/4/1996 per il reato di duplice omicidio, con la pena della reclusione fino al massimo di trenta anni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 27 Cost; Ordinanza — n. 29080/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e all'art. 3 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, poiché la pena perpetua viola il principio di uguaglianza e quello della funzione rieduca- tiva della sanzione penale, prodromica al reinserimento sociale del condannato.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORLIANO' ANTONIO nato a CALIMERA il 06/02/1947 avverso l'ordinanza del 08/10/2020 della CORTE ASSISE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1, Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Assise di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Antonio Corlianò di ridetermina- zione della pena dell'ergastolo, inflitta con sentenza di detta Corte del 3/4/1996 per il reato di duplice omicidio, con la pena della reclusione fino al massimo di trenta anni.
2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e all'art. 3 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, poiché la pena perpetua viola il principio di uguaglianza e quello della funzione rieduca- tiva della sanzione penale, prodromica al reinserimento sociale del condannato.
3. Il ricorso è inammissibile, poiché risulta basato su motivi non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione. Il giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente argomentato la compati- bilità dell'ergastolo con i principi convenzionali e costituzionali, evidenziando da un lato che la Corte EDU ha affermato che il problema è risolto laddove sia assicurata la possibilità di riesaminare detta pena per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata (Grande Camera, sentenza 9/7/2013, Vìnter e altri c/ Regno Unito); dall'altro richiamando la consolidata esegesi di legittimità di questa Corte sul tema, e la già affermata infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod, pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguìto dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera, in tali termini risultando la piena compatibilità con i principi di cui all'art. 3 CEDU (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aguila, Rv. 267656).
Pertanto, le obiezioni del ricorrente esprimono una posizione contrastante con l'attuale evoluzione giurisprudenziale e sollecitano - peraltro genericamente - una interlocuzione con il Giudice delle Leggi che sul punto ha già avuto corso con esito negativo.
4. Per tali ragioni,. il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Corlianò deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Presidente ni Luigi Fabrizio Augusto Mancuso .DE