Ordinanza — n. 29078/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha respinto l'appello di Milto Dosi, alias Ilirjan Dosi, avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro del 3/7/2018, che - a seguito di giudizio abbreviato - aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 13, comma 13 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato il 25/6/2018, alla pena di mesi sei di reclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29078/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 13, comma 13 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato il 25/6/2018, alla pena di mesi sei di reclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOSI MILTO (C.U.I. 01ELMDA) nato in ALBANIA il 23/01/1973 avverso la sentenza del 15/11/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha respinto l'appello di Milto Dosi, alias Ilirjan Dosi, avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro del 3/7/2018, che - a seguito di giudizio abbreviato - aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 13, comma 13 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato il 25/6/2018, alla pena di mesi sei di reclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio dì motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il contestato reato, dovendosi considerare la disposizione dell'art. 19, lett.
c) D. Lgs. n. 286 del 1998, a mente del quale vi è divieto di espulsione e di respingimento per gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana.
3. Il ricorso è inammissibile. La censura riguardante la violazione dell'art. 19 D. Lgs. n. 286 del 1998 era stata dedotta con l'unico motivo di appello, ed è stata correttamente e diffusamente vagliata con esito negativo nell'impugnata sentenza, che ha escluso che l'imputato sia inquadrabile in alcuna delle ipotesi elencate in detta dispo- sizione, ed in particolare in quella di cui alla lettera C), in quanto la difesa aveva richiamato soltanto l'esistenza del fratello del Dosi, cittadino italiano, ma non aveva provato la condizione di convivenza alla quale è connesso il divieto di espulsione.
4. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Milto Dosi, alias Ilirjan Dosi, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 aprile 2021 Il CoS~ stensore Il Presidente Luigi Fabrizio Augusto Mancuso . DEPOSITATA IN i CANCI` ._ FZ I