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Ordinanza — n. 29076/2021 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal against probation denial due to factual issues and lack of legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29076/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The lower court denied probation and home detention based on the appellant's high social danger, specific recidivism, and failed past measures. The Court rejected the appeal because the arguments were purely factual and generic, lacking the necessary legal motivation required for this level of review.

Regesto Legislator

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Art. 47 ter, comma 1 bis, O.P.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against surveillance court orders are inadmissible if they consist solely of factual assertions or generic arguments without addressing the legal reasoning of the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility surveillance court order probation denial factual vs legal review recidivism and social danger home detention measure court costs and fines recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 ter, comma 1 bis, O.P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALI' ANTONINO nato a CATANIA il 24/08/1976 avverso l'ordinanza del 20/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali ed ha dichiarato inammissibile (per superamento del limite biennale della pena, ex art. 47 ter, comma 1 bis, 0.P.) quella di detenzione domiciliare presentate da Antonino Calì, rilevando che alla prima istanza ostava la pericolosità sociale del condannato, che ha trovato espressione nell'applicazione della contestata recidiva reiterata e specifica, nonché il constatato fallimento delle precedenti misure alternative esperite dal Calì e sempre seguite dalla ripresa delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ed adde- bitando al Tribunale di sorveglianza di non avere congruamente motivato la prognosi negativa in ordine all'adeguatezza delle invocate misure alternative.

3. Il ricorso è inammissibile, proponendo motivi che non possono avere ingresso nella presente sede di legittimità per essere esclusivamente di carattere fattuale, e risulta altresì generico e confutativo, senza considerazione per le argomentazioni rese sul punto dai giudici della sorveglianza. Il Tribunale ha correttamente esposto che per la personalità del condannato, estremamente negativa alla luce dei reiterati precedenti penali, e della evidente strumentalità dei propositi di resipiscenza manifestati dal Calì, non vi è attual- mente margine per un'apertura di credito, attese le fallimentari esperienze passate, e che la risocializzazione dovrà avvenire mediante passaggi propedeutici attraverso gli strumenti intermedi offerti dalla normativa penitenziaria.

4. In conclusione, il ricorso proposto da Antonino Calì deve essere dichia- rato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispo- sitivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 estensore Il Presidente Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA IN