Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29075/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29075/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29075/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da Giovanni Caruson ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ritenendo il difetto dei presupposti dell'invocato istituto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 671 cod. proc. pen, art. 416 bis cod. pen, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 29075/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Viene ancora censurato che non si sia valutata la possibilità di unificare il delitto ex art. 416 bis cod. pen. ed alcuni reati satellite ex art. 73 DPR n. 309 del 1990 di cui alle sentenze sub 2 e 3. Infine, si lamenta erronea applicazione della disciplina del reato permanente ex art. 416 bis cod. pen., contestato dal 1998 con condotta perdurante, pertanto con decorrenza che ingloba il tempus commissi delicti dei reati ex artt. 74 e 73 DPR n. 309 del 1990.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminalità persistente reiterazione di reati penali sanzioni penali concorso materiale di reati sospensione di pena traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da Giovanni Caruson ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ritenendo il difetto dei presupposti dell'invocato istituto.
art. 416 bis cod. pen
Viene ancora censurato che non si sia valutata la possibilità di unificare il delitto ex art. 416 bis cod. pen.
art. 81 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSON GIOVANNI nato a NAPOLI il 27/09/1952 avverso l'ordinanza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da Giovanni Caruson ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ritenendo il difetto dei presupposti dell'invocato istituto.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, perché il giudice dell'ese- cuzione avrebbe trascurato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine. In particolare, si ritiene erronea la declaratoria di inammissibilità dell'istanza in riferimento ai reti accertati con le prime tre sentenze in elenco, che già erano stati posti in continuazione tra loro, dovendosi vagliare la possibilità di unificare anche quello accertato con la quarta sentenza, n. 8143/03 del Tribunale di Napoli, riformata dalla Corte di appello con sentenza n. 8928/04, irrevocabile il 19/10/2005.

Viene ancora censurato che non si sia valutata la possibilità di unificare il delitto ex art. 416 bis cod. pen. ed alcuni reati satellite ex art. 73 DPR n. 309 del 1990 di cui alle sentenze sub 2 e 3. Infine, si lamenta erronea applicazione della disciplina del reato permanente ex art. 416 bis cod. pen., contestato dal 1998 con condotta perdurante, pertanto con decorrenza che ingloba il tempus commissi delicti dei reati ex artt. 74 e 73 DPR n. 309 del 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono di mero carattere fattuale e confutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno escluso la ricorrenza degli indici della continuazione in executivis, sulla base della rilevata mancanza di elementi di sintesi ideativa tra i medesimi. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha motivato con riferimento ai dati di fatto emergenti dalle sentenze di condanna, in particolare analizzando, ai fini qui di interesse, il ruolo di intermediario del Caruson che la difesa assumeva essere stato svolto tanto nell'associazione mafiosa napoletana che in quella salernitana dedita al traffico di sostanze stupefacenti, da ciò desumendosi una sostanziale continuità di condotte.

Correttamente il giudice dell'esecuzione ha escluso tale impostazione, osservando che la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa napole- tana non è risultata provata quanto allo specifico segmento delle attività criminali di quell'associazione indirizzate al settore del traffico di stupefacenti, tant'è vero che il Caruson è stato assolto dai delitti ex art. 73 e 74 ivi contestati. Non è quindi possibile, per manifesta illogicità dell'assunto, recuperare tale dato - positivamente escluso dalla sentenza definitiva che il giudice dell'ese- cuzione è chiamato ad interpretare - in funzione del riconoscimento di una continuazione che dovrebbe poggiare su una pronuncia assolutoria, per quanto disposta "con formula dubitativa", come rivendica il ricorrente.

Caduto il presupposto del ruolo di intermediario del Caruson nella quarta sentenza, i reati fine ex art. 73 DPR n. 309 del 1990 accertati nelle sentenze n. 2 e n. 3 in elenco non possono porsi in continuazione con l'associazione ex art. 416 bis cod. pen., come aveva correttamente affermato l'impugnata ordinanza. 1.2. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto in tema di continuazione tra reati associativi non è rilevante il criterio della permanenza del reato, quanto quello della insorgenza del proposito criminoso.

Il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche sviluppate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione tra delitti associativi, nonché tra delitto associativo e reati fine, che si fondano precisamente sul momento genetico-ideativo, ammettendo l'operatività dell'istituto ex art. 81 cod. pen. in funzione diretta della possibilità di individuare nella contestuale e preordinata programmazione di tali reati la ragion d'essere di una unificazione giuridica che altrimenti si risolverebbe nell'auto- matico riconoscimento del beneficio soltanto in virtù della generica continenza dei reati scopo in quello associativo (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430;

Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984) e - quanto a plurime compagini sociali - nell'individuazione di meri elementi comuni sotto il profilo oggettivo o soggettivo, senza alcuna incidenza sullo snodo fonda- mentale della comune genesi ideativa che sola giustifica il trattamento sanzionatorio più benevolo accordato dall'ordinamento in caso di effettiva unica deliberazione criminosa iniziale. Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presup- posto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali.

Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano; Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).Z. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni Caruson deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Con gye estensore Il Presidente T 'uni Luigi Fabri