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Ordinanza — n. 29073/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29073/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29073/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domi- ciliare presentate da Dana Lauriola, condannata a due anni di reclusione per violenza privata e interruzione aggravata di servizio di pubblica necessità, reati commessi nel 2012 nell'ambito delle manifestazioni di violenta contrapposizione alla costruzione della linea ferroviaria per l'Alta Velocità in Valle di Susa. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che, ad onta delle affermazioni di resipiscenza da ultimo espresse dalla condannata, pur dopo la domanda per l'affidamento ai servizi sociali, depositata nel novembre 2019, nel successivo dicembre era stata denunciata per resistenza a P.U. per avere bloccato una vettura dei Carabinieri che stavano eseguendo un ordine di carcerazione nei confronti di un'altra manifestante.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29073/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La prognosi di corretta osservanza delle misure alternative è negativa per l'elevato rischio di partecipazione ad altri eventi sediziosi, considerando anche che la Lauriola abita in un comune dell'Alta Val di Susa e che per lavoro ha necessità di continui spostamenti sul territorio.

Parole chiave

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motivi soggettivi successivi alla fuga pericolo di reiterazione allontanamento malgrado rischio di persecuzione rischio di soggiorno illegale revoca del permesso di dimora permesso di domicilio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIOLA DANA nato a RAMATGAN( ISRAELE) il 16/03/1982 avverso l'ordinanza del 09/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domi- ciliare presentate da Dana Lauriola, condannata a due anni di reclusione per violenza privata e interruzione aggravata di servizio di pubblica necessità, reati commessi nel 2012 nell'ambito delle manifestazioni di violenta contrapposizione alla costruzione della linea ferroviaria per l'Alta Velocità in Valle di Susa. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che, ad onta delle affermazioni di resipiscenza da ultimo espresse dalla condannata, pur dopo la domanda per l'affidamento ai servizi sociali, depositata nel novembre 2019, nel successivo dicembre era stata denunciata per resistenza a P.U. per avere bloccato una vettura dei Carabinieri che stavano eseguendo un ordine di carcerazione nei confronti di un'altra manifestante.

La prognosi di corretta osservanza delle misure alternative è negativa per l'elevato rischio di partecipazione ad altri eventi sediziosi, considerando anche che la Lauriola abita in un comune dell'Alta Val di Susa e che per lavoro ha necessità di continui spostamenti sul territorio.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ed adde- bitando al Tribunale di sorveglianza di essersi basato su elementi fortemente ideologici e congetturali, con conseguente illogicità dell'argomentazione giuridica. La Lauriola è stata condannata per semplici reati di "speakeraggio", mentre l'adesione violenta al movimento No-Tav appare apodittica e non sorretta da elementi probatori; non è stata considerata la condizione ,di incensuratezza e le assoluzioni riportate dalla ricorrente nei processi a suo carico. Con motivi aggiunti trasmessi in forma digitale in data 29/3/2021, sono stati sviluppati ulteriori profili delle esposte doglianze, con particolare riguardo alla ritenuta omessa motivazione in ordine alla concedibilità della detenzione domiciliare, sulla base di un regime custodiale che non preveda l'autorizzazione a recarsi al lavoro e che, invece, comporti un'eventuale divieto di comunicazione all'esterno.

3. Il ricorso è inammissibile, proponendo motivi che non possono avere ingresso nella presente sede di legittimità per essere esclusivamente di carattere rivalutativo e diretto a sollecitare un diverso apprezzamento delle fonti di conoscenza, operazione inibita nella presente sede di legittimità. Il Tribunale ha correttamente esposto le ragioni ostative ad una prognosi di buona riuscita delle invocate misure alternative, con o senza le prescrizioni accessorie da ultimo invocate dal ricorrente, necessariamente analizzando lo sfondo delle azioni criminose commesse dalla Lauriola - senza indulgere a valutazioni ideologiche - ed il rischio di recidivazione tratto dalle condotte post- delictum e dall'attuale sistemazione abitativa della ricorrente, nonché smontando le argomentazioni difensive (qui riproposte) che tendono a negare ciò che è stato accertato nella sentenza in esecuzione, certamente non emessa per meri reati di opinione, ma per violenza privata e interruzione aggravata di servizio di pubblica necessità.

Invero, per l'ammissione alle misure alternative è demandato al giudice di compiere una valutazione non rigidamente predeterminata - di cui è tenuto a rendere conto nella motivazione del provvedimento - comprendente un'analisi approfondita della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale, nonché relativa ai progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, ferma la necessità che ricorrano altresì le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società: tale vaglio è stato correttamente compiuto e motivato dal Tribunale di sorveglianza, il che esclude la sussistenza dei denunciati vizi di legittimità.

4. In conclusione, il ricorso proposto da Dana Lauriola deve essere dichia- rato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispo- sitivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Co sigli e estensore Il Presidente T ni Luigi Fabrizio Augusto Mancuso