Ordinanza — n. 29072/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, il GIP del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continua- zione presentata da Antonio Iorio ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al denegato rico- noscimento della continuazione in sede esecutiva, per avere il giudice dell'esecu- zione trascurato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, quali l'omogeneità degli illeciti e le immutate abitudini di vita dello brio, invece attribuendo indebito rilievo alla diversità delle sostanze stupefacenti detenute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29072/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al denegato rico- noscimento della continuazione in sede esecutiva, per avere il giudice dell'esecu- zione trascurato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, quali l'omogeneità degli illeciti e le immutate abitudini di vita dello brio, invece attribuendo indebito rilievo alla diversità delle sostanze stupefacenti detenute.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO ANTONIO nato a NAPOLI il 17/12/1994 avverso l'ordinanza del 20/10/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il GIP del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continua- zione presentata da Antonio Iorio ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al denegato rico- noscimento della continuazione in sede esecutiva, per avere il giudice dell'esecu- zione trascurato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, quali l'omogeneità degli illeciti e le immutate abitudini di vita dello brio, invece attribuendo indebito rilievo alla diversità delle sostanze stupefacenti detenute.
3. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono di mero carattere confutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno fatto corretta applicazione degli indici della conti- nuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Il giudice dell'esecuzione ha motivato con riferi- mento ai dati di fatto emergenti dalle sentenze di condanna, in particolare valorizzando, oltre alla differente tipologia di droga, cocaina e . marijuana, la notevole distanza temporale di un biennio tra i fatti e la differente collocazione geografica delle due vicende (Terni ed Arzano), ritenendo tali elementi ostativi al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto.
A tale apprezzamento negativo il ricorrente ha contrap- posto un elemento di sintesi individuato nell'illecito profitto derivante dallo smercio di sostanze stupefacenti, senza avvedersi che ciò non integra il mede- simo disegno criminoso specificamente riferito ai reati in questione, che devono scaturire da una contestuale progettazione, bensì il mero movente generale che ha indotto Iorio ad un "tenore di vita delinquenziale", come ha correttamente osservato l'impugnato provvedimento.
4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonio Iorio deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Consi liere estensore Il Presidente Te Luigi Fabrizio Augusto Mancuso 1DEPOSITATA IN CANI- '- '2,