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Ordinanza — n. 29070/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29070/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29070/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Agrippino Capone di rideter- minazione della pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 1°/3/2017 irrevocabile il 2/10/2018, per i reati di cui agli artt. 74 e 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, nonché l'istanza di scorporo delle pene inflitte per detti reati onde imputare il residuo della pena espianda al reato di cui all'art. 73 cit. DPR - reato non ostativo - e così accedere ai benefici penitenziari. Nel primo caso il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la pena fissata in continuazione per il reato ex art. 73 dovesse essere integralmente confermata, non essendo influenzata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23/1/2019, in considerazione anche della sussistenza dell'aggravante ex art. 80, comma 2, DPR n. 309 del 1990; nel secondo caso il giudice dell'esecuzione ha rilevato che lo scioglimento del cumulo delle pene è una competenza funzionale del giudice di sorveglianza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29070/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, poiché risulta basato su motivi manifesta- mente infondati, e - quanto alla seconda, generica, doglianza - non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione. Non sussistono i denunciati vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione, essendosi il giudice dell'esecuzione attenuto ai limiti della sua funzione di attuazione del giudicato ed avendo operato nell'ambito dei suoi poteri di accertamento e di modulazione dell'adeguatezza del trattamento sanziona- torio, a seguito dell'intervenuta pronuncia di incostituzionalità per difetto di proporzionalità della sanzione minima prevista con riguardo al reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990. 1.1.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti adeguamento della pena sanzioni penali dipendenza da sostanze stupefacenti alleggerimento della pena remissione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONE AGRIPPINO nato a NAPOLI il 06/07/1966 avverso l'ordinanza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Agrippino Capone di rideter- minazione della pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 1°/3/2017 irrevocabile il 2/10/2018, per i reati di cui agli artt. 74 e 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, nonché l'istanza di scorporo delle pene inflitte per detti reati onde imputare il residuo della pena espianda al reato di cui all'art. 73 cit. DPR - reato non ostativo - e così accedere ai benefici penitenziari. Nel primo caso il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la pena fissata in continuazione per il reato ex art. 73 dovesse essere integralmente confermata, non essendo influenzata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23/1/2019, in considerazione anche della sussistenza dell'aggravante ex art. 80, comma 2, DPR n. 309 del 1990; nel secondo caso il giudice dell'esecuzione ha rilevato che lo scioglimento del cumulo delle pene è una competenza funzionale del giudice di sorveglianza.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la cui elusione ha implicato la violazione del divieto di reformatio in peius, sancito dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Si è inoltre dedotto il vizio argomentativo, nella triplice declinazione codicistica, per essersi il giudice dell'esecuzione rifiutato di pronunciarsi sulla ulteriore richiesta di scioglimento del cumulo della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, poiché risulta basato su motivi manifesta- mente infondati, e - quanto alla seconda, generica, doglianza - non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione. Non sussistono i denunciati vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione, essendosi il giudice dell'esecuzione attenuto ai limiti della sua funzione di attuazione del giudicato ed avendo operato nell'ambito dei suoi poteri di accertamento e di modulazione dell'adeguatezza del trattamento sanziona- torio, a seguito dell'intervenuta pronuncia di incostituzionalità per difetto di proporzionalità della sanzione minima prevista con riguardo al reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990. 1.1.

In particolare, si osserva che effettivamente la fattispecie concreta non risente degli effetti dell'invocata declaratoria di incostituzionalità, attuata con sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23/1/2019, in quanto dalla posizione giuridica del Capone emerge che il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990 è stato commesso in epoca anteriore alla sentenza della Corte Costitu- zionale n, 32 del 2014, quando il quadro normativo di riferimento prevedeva un minimo edittale per il delitto de quo pari ad anni sei di reclusione. E' evidente che nessuna rimodulazione della pena deve essere effettuata in sede esecutiva, avendo il giudice della cognizione già operato in un contesto edittale identico a quello risultante a seguito dell'intervento del Giudice delle Leggi del 2019. 1.2.

Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico nella sua formula- zione, per non avere preso atto della corretta risposta che detta istanza ha ricevuto nell'impugnata ordinanza, e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità che ha affermato che nel caso di cumulo di pene riguardanti delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari, la sua scissione, funzio- nale alla concessione del beneficio, non è di competenza del giudice dell'esecu- zione, ma della magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 52182 del 29/11/2016, Besiri, Rv. 269045;

Sez. 1, n. 41340 del 15/10/2009, De Lido, Rv. 245075; Sez. 1, n. 38333 del 02/10/2008, Confl. comp. in proc. Riina, Rv. 241311; Sez. 1, n. 941 del 02/02/1999, Pistone, Rv. 212673; Sez. 1, n. 2937 del 23/04/1997, Nolano, Rv. 207744).

2. Per tali ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Agrippino Capone deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Presidente uni Luigi Fabrizio Augusto