Cassation appeal dismissed as inadmissible due to factual arguments and failure to consider established continuity criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Raffaele Mazza inadmissible. Mazza argued that the appellate court failed to recognize criminal continuity by undervaluing his nephew's role in finding weapons, claiming a single criminal plan existed. The court rejected this, noting that the appeal relied on non-appreciable factual references and merely refuted the lower court's reasoning without engaging with the established legal criteria for continuity, which were correctly applied based on the distinct nature of the criminal acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it relies on factual arguments not appreciable in the jurisdictional review or is merely refutative without considering the arguments in the appealed act, as the execution judge correctly applied the criteria for continuity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZA RAFFAELE nato a TAURIANOVA il 01/06/1965 avverso l'ordinanza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da Raffaele Mazza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al denegato riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, perchè il giudice dell'ese- cuzione avrebbe trascurato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, ed in particolare sminuendo il ruolo del nipote del Mazza, Cataldo Minzio, il cui contributo concreto e specifico per il rinvenimento delle armi emerge in entrambe le sentenze di condanna. Con memoria del 29/3/2021, trasmessa in forma digitale, sono state ribadite le doglianze del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono per un verso impregnati di riferimenti fattuali non apprezzabili nella presente sede di legittimità, per altro verso risultano di mero carattere confutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno fatto corretta applicazione degli indici della continuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).
Il giudice dell'esecuzione ha motivato con riferimento ai dati di fatto emergenti dalle sentenze di condanna, ed in particolare valorizzando, ai fini qui di interesse, proprio il ruolo del Minzio e la diversità dei suoi interventi nelle due vicende, dimostrativa della mancanza di un originario ed unitario disegno crimi- noso. Sono state compiutamente analizzate le concrete modalità dei fatti di detenzione di armi, dapprima quella del febbraio 2012 concernente due pistole - in contiguità alle condanne per omicidio e.tentato omicidio riportate dal Mazza - e successivamente il ritrovamento di un vero e proprio arsenale ad ottobre 2014, ritenuto segno di un salto di qualità del ricorrente e di inserimento in contesti di criminalità organizzata: tali dati di fatto sono stati ritenuti ostativi al ricono- scimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto.
4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Raffaele Mazza deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Consi ensore Il Presidente Ter Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA