Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29068/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29068/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29068/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARDI CARMELA nata ad ACERRA il 16/07/1990 avverso la sentenza del 06/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOLAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di NOLA, con sentenza in data 06/10/2020, applicava nei confronti di TARDI CARMELA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 56/575 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29068/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione revisione della sentenza penale tentato omicidio aggravato gravi addebiti penali omicidio su richiesta della vittima aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di NOLA, con sentenza in data 06/10/2020, applicava nei confronti di TARDI CARMELA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARDI CARMELA nata ad ACERRA il 16/07/1990 avverso la sentenza del 06/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOLAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di NOLA, con sentenza in data 06/10/2020, applicava nei confronti di TARDI CARMELA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 56/575 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Consigliere Es ensore Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO IN CAN