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Ordinanza — n. 29067/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29067/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29067/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Bylyku Xheti di dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Prato dell'8/5/2013, nonché di revoca dell'esecuzione della sentenza della Corte di appello di Torino del 26/9/2018, definitiva il 28/10/2018, per violazione del principio di specialità sancito dall'art.721 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29067/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando, ai sensi dell'art. 606, lett.

Parole chiave

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difficoltà linguistiche diritto di traduzione competenze linguistiche domanda d'asilo di cittadino albanese grave deficienza del procedimento all'estero assistenza amministrativa internazionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BYLYKU XHETI CUI 01TMDYW nato a ELBASAN( ALBANIA) il 16/08/1985 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Bylyku Xheti di dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Prato dell'8/5/2013, nonché di revoca dell'esecuzione della sentenza della Corte di appello di Torino del 26/9/2018, definitiva il 28/10/2018, per violazione del principio di specialità sancito dall'art.721 cod. proc. pen.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando, ai sensi dell'art. 606, lett.

c) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata assistenza di un idoneo interprete nel procedimento di consegna del Bylyku, instaurato in Belgio, all'atto della rinuncia al principio di specialità da parte del consegnando: invero l'interprete nominata - sig.ra Annunziata Potenza - era competente in lingua italiana, ma non albanese.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e peraltro trascura le argomenta- zioni espresse dall'impugnata ordinanza sul punto critico. Si deve qui ribadire che in tema di traduzione degli atti giurisdizionali è indefettibile il presupposto dell'accertata incapacità del destinatario di compren- dere la lingua italiana, che in nessun momento dell'iter procedimentale è stato evidenziato dal Bylyku. Peraltro, il ricorrente ha affermato l'inidoneità dell'inter- prete che ha assistito il consegnando senza provare che ella non possedesse idonee competenze linguistiche, e tanto meno che il Bylyku non conosca la lingua italiana.

4. Pertanto va. dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione al ricorrente delle spese processuali e di una congrua somma in favore della cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 aprile 2021 Il Presidente Luigi Fabrizio Augusto Mancuso tA,L,44otra—,42 DEPOSITATA I Usi' RIA 2