Ordinanza — n. 29065/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANZO MATTEO nato a SALERNO il 28/09/1999 ASCIONE DOMENICO nato a SCAFATI il 24/02/1998 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis c.p, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29065/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANZO MATTEO nato a SALERNO il 28/09/1999 ASCIONE DOMENICO nato a SCAFATI il 24/02/1998 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 25/06/2020, parzialmente riformando ex art. 599-bis c.p.p. la sentenza pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di SALERNO, in data 17/07/2019, nei confronti di MANZO MATTEO e ASCIONE DOMENICO, confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 56 e 575 CP e riduceva la pena sull'accordo delle parti. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO ,DEPOSITATA 1 IN 26 CANCEt.IERIA G 2021 D