Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29065/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29065/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29065/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANZO MATTEO nato a SALERNO il 28/09/1999 ASCIONE DOMENICO nato a SCAFATI il 24/02/1998 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis c.p, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29065/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentato omicidio omicidio su richiesta della vittima omicidio passionale pena di morte assassinio qualificato revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis c.p
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 25/06/2020, parzialmente riformando ex art. 599-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANZO MATTEO nato a SALERNO il 28/09/1999 ASCIONE DOMENICO nato a SCAFATI il 24/02/1998 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 25/06/2020, parzialmente riformando ex art. 599-bis c.p.p. la sentenza pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di SALERNO, in data 17/07/2019, nei confronti di MANZO MATTEO e ASCIONE DOMENICO, confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 56 e 575 CP e riduceva la pena sull'accordo delle parti. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO ,DEPOSITATA 1 IN 26 CANCEt.IERIA G 2021 D