Ordinanza — n. 29064/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Velletri ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da Fabrizio Buttaroni ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ritenendo il difetto dei presupposti dell'invocato istituto. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per il mancato riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe trascurato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, in particolare trattandosi di reati contro il patrimonio, di danno non ingente e senza violenza alla persona.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29064/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., ritenendo il difetto dei presupposti dell'invocato istituto. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per il mancato riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe trascurato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, in particolare trattandosi di reati contro il patrimonio, di danno non ingente e senza violenza alla persona.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTARONI FABRIZIO nato a GENZANO DI ROMA il 25/07/1985 avverso la sentenza del 17/10/2020 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Velletri ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da Fabrizio Buttaroni ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ritenendo il difetto dei presupposti dell'invocato istituto.
2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per il mancato riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe trascurato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, in particolare trattandosi di reati contro il patrimonio, di danno non ingente e senza violenza alla persona.
3. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono generici e confutativi, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno escluso la ricorrenza degli indici della continua- zione in executivis, con particolare riferimento alla distanza cronologica tra i vari delitti - commessi nel 2008 a Genzano di Roma, nel 2015 a Como, e nel 2019 a Roma - e alla diversità dei luoghi interessati, così da giustificare la ritenuta mancanza di elementi di sintesi ideativa tra i medesimi. Peraltro, deve evidenziarsi che il ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione degli elementi che valgono a riconoscere l'unitarietà genetico- ideativa dei vari reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451), essendosi limitato a confutare gli elementi ostativi individuati dal giudice dell'esecuzione e a rimarcare alcune caratteristiche comuni dei reati comunque insufficienti per individuare la continuazione.
4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Fabrizio Buttaroni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Con glier e ensore Il Presidente Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA IN