Ordinanza — n. 29063/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte - ha parzialmente riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino in data 3/3/2016 nei confronti di Luca Guarneri, escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena in un anno e due mesi di reclusione ed C 160 di multa, per il reato di cui agli artt. 61 n. 2, 624 - 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e art. 9 L. n. 231 del 2007. La Corte territoriale ha specificato che una volta esclusa la recidiva, si confermava il bilanciamento in equivalenza tra le attenuanti generiche e le ulte- riori aggravanti in ragione della rilevante propensione a delinquere manifestata dall'imputato anche nel successivo percorso delinquenziale, di ciò dovendosi tenere conto nella commisurazione della pena, a mente dell'art. 133, comma 2, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29063/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale Sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNERI LUCA nato a TORINO il 03/01/1976 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte - ha parzialmente riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino in data 3/3/2016 nei confronti di Luca Guarneri, escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena in un anno e due mesi di reclusione ed C 160 di multa, per il reato di cui agli artt. 61 n. 2, 624 - 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e art. 9 L. n. 231 del 2007. La Corte territoriale ha specificato che una volta esclusa la recidiva, si confermava il bilanciamento in equivalenza tra le attenuanti generiche e le ulte- riori aggravanti in ragione della rilevante propensione a delinquere manifestata dall'imputato anche nel successivo percorso delinquenziale, di ciò dovendosi tenere conto nella commisurazione della pena, a mente dell'art. 133, comma 2, cod. pen.
2. Avverso tale Sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e) cod. proc. peri., in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su mere doglianze in punto di fatto, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base dell'impugnata sentenza. L'argomento di contrasto del ricorrente postula che non si potrebbe porre a fondamento del bilanciamento in equivalenza tra aggravanti ed attenuanti il peso della capacità a delinquere manifestata dall'imputato anche nel percorso di vita successivo alla commissione dei reati in esame, poiché ciò neutralizzerebbe indebitamente l'operata esclusione della recidiva; ove tale fosse l'obiettivo, esso dovrebbe essere sorretto da congrua motivazione, in tesi mancante.
L'assunto è manifestamente infondato. Ben poteva il nuovo giudice di appello richiesto di rivalutare il tratta- mento sanzionatorio alla luce della reale consistenza della recidiva, che all'epoca dei fatti era una recidiva semplice - escludere tale circostanza, non ritenendola concretamente incisiva, ma recuperare gli indici previsti dal secondo comma dell'art. 133 cod. peri. come orientamento per il giudizio di comparazione tra le residue aggravanti e le attenuanti ex art. 62 bis cod. peri. Invero, non va trascurato che la capacità a delinquere è un caposaldo del giudizio dosimetrico, e che essa - per espresso disposto normativo - si misura anche dalla condotta susseguente al reato e in generale dalle condizioni di vita sociale del reo.
2. Pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Coràglier_g_ustensore Il Presidente Te esa T i Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA IN