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Ordinanza — n. 29061/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29061/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29061/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da Nicola Tumminello, condannato alla pena di un mese di reclusione, ed ha invece accolto quella di detenzione domiciliare, confermando sul punto l'ordinanza di applica: zione provvisoria del Magistrato di sorveglianza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29061/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da Nicola Tumminello, condannato alla pena di un mese di reclusione, ed ha invece accolto quella di detenzione domiciliare, confermando sul punto l'ordinanza di applica: zione provvisoria del Magistrato di sorveglianza.

Parole chiave

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procedimento in contumacia permesso di domicilio indennizzo per carcerazione preventiva soggiorno illegale procedimento penale pendente soggiorno obbligato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMMINELLO NICOLA nato a CASTELVETRANO il 13/07/1966 avverso l'ordinanza del 24/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da Nicola Tumminello, condannato alla pena di un mese di reclusione, ed ha invece accolto quella di detenzione domiciliare, confermando sul punto l'ordinanza di applica: zione provvisoria del Magistrato di sorveglianza.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo che il Tumminello aveva riportato una condanna limitata alla pena detentiva di un mese, presentava precedenti molto datati e presumibilmente non si era messo in contato con l'UEPE di Trapani per non avere ricevuto notizia della convocazione, dimorando nei locali annessi all'ovile dove egli lavora, luogo diverso dalla residenza ufficiale.

3. Il ricorso è inammissibile, proponendo motivi che non possono avere ingresso nella presente sede di legittimità per essere esclusivamente di carattere fattuale, e risulta altresì generico e confutativo, senza considerazione per le argomentazioni rese sul punto dai giudici della sorveglianza.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicola Tumminello deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Co gli e tensore Il Presidente Te Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEP inv