Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic factual arguments and failure to prove criminal continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on generic factual arguments rather than legal reasoning. The convicted applicant failed to provide specific evidence linking disparate crimes committed between 2014 and 2019 under a single criminal intent, as required by Article 81 of the Penal Code. Consequently, the lower court's refusal to apply the continuity rule was upheld, and the applicant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; The appeal is inadmissible if based solely on generic factual rebuttal without addressing the legal requirements for criminal continuity, which demands proof of a unitary genetic-ideative plan beyond mere generic intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUNORO MARIUS GHEORGHE nato il 30/06/1989 avverso l'ordinanza del 06/10/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il GIP del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione avanzata personalmente da Marius Gheorghe Bunoro, rilevando la genericità di detta istanza, nonché ritenendo mancanti gli elementi richiesti dall'art. 81 cod. pen., poiché i vari reati non presentavano profili di sintesi atti all'individuazione dell'unico ed originario disegno criminoso, in relazione alla diversa collocazione temporale ed alla eterogeneità dei beni giuridici violati.
2. Avverso tale ordinanza il condannato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di moti- vazione, in ciascuna delle tre declinazioni normative, non essendosi apprezzati gli indici di continuazione tra i reati di cui alle varie sentenze contenute nel provvedimento di cumulo.
3. Il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi di mero carattere fattuale e confutativo, oltre che generici in quanto privi di considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato. Il giudice dell'esecuzione ha innanzitutto rimarcato la genericità della istanza proposta personalmente dal Bunoro, il quale aveva riservato al difensore l'enunciazione delle ragioni per le quali i reati dovessero essere unificati ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Tuttavia, non essendo intervenuta alcuna specificazione nemmeno in eventuali deduzioni difensive formulate in udienza, tale connota- zione di genericità non ha avuto emenda.
Nel merito, il giudice dell'esecuzione ha congruamente individuato elementi ostativi al riconoscimento della continuazione in executivis, indicandoli nella eterogeneità dei beni giuridici violati (omicidio, episodi di resistenza a pubblico ufficiale) e nella distanza cronologica delle violazioni, distribuite nell'arco temporale tra il 2014 ed il 2019, che depone trattarsi di vicende prive di collegamento. Va inoltre evidenziato che il ricorrente non ha assolto l'onere di allega- zione degli elementi che valgono a tracciare l'unitarietà genetico-ideativa dei vari reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580;
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Berícivenga, Rv. 275451), onere tanto più pregnante quanto più l'eterogeneità delle violazioni ed il loro distanziamento temporale rendono necessaria la decifrazione e l'individuazione di un criterio ispiratore, che non può ridursi alla generica affermazione dell'intento del Bunoro di "opporsi ai provvedimenti amministrativi che disponevano il trasferimento in altri istituti detentivi" 4. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Marius Gheorghe Bunoro deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Teresa 1t4uni Luigi Fabrizio Augusto Mancuso , DEP