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Ordinanza — n. 29059/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29059/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29059/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 DPR n. 309 del 1990 concessa a Salvatore Giuseppe Sciortino, facendo seguito al decreto di sospensione cautelativa del Magistrato di sorve- glianza di Trapani, in quanto questi era stato protagonista di uno scontro verbale e fisico con un altro ospite della comunità terapeutica Myriam di Salemi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29059/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 47, comma 11, 0.P., lamentando l'ingiustificatezza della revoca del beneficio alla luce del positivo percorso riabilitativo in atto fin dal 2019, nel cui ambito la violazione dell'agosto 2020 ha rappresentato un occasionale incidente. Con memoria del 29/3/2021, trasmessa digitalmente, il ricorrente ha ribadito le argo- mentazioni illustrate nel ricorso, chiedendo che esso venga trattato dalla sezione competente.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revoca dell'aiuto d'emergenza revoca della licenza condurre revoca straordinaria provvedimento sanitario d'integrazione allontanamento nonostante motivi di salute
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIORTINO SALVATORE GIUSEPPE nato a PALERMO il 16/09/1986 avverso l'ordinanza del 10/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 DPR n. 309 del 1990 concessa a Salvatore Giuseppe Sciortino, facendo seguito al decreto di sospensione cautelativa del Magistrato di sorve- glianza di Trapani, in quanto questi era stato protagonista di uno scontro verbale e fisico con un altro ospite della comunità terapeutica Myriam di Salemi.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 47, comma 11, 0.P., lamentando l'ingiustificatezza della revoca del beneficio alla luce del positivo percorso riabilitativo in atto fin dal 2019, nel cui ambito la violazione dell'agosto 2020 ha rappresentato un occasionale incidente. Con memoria del 29/3/2021, trasmessa digitalmente, il ricorrente ha ribadito le argo- mentazioni illustrate nel ricorso, chiedendo che esso venga trattato dalla sezione competente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge perché imperniati su doglianze in punto di fatto, oltre a lamentare vizi di motivazione insussistenti, in quanto l'impugnata ordinanza ha dato esauriente- mente conto delle ragioni per cui la condotta violenta dello Sciortino abbia rappresentato un grave turbamento per gli equilibri di comunità e si sia mani- festata incompatibile con la prosecuzione della permanenza del condannato nella struttura. Il rilievo attribuito al positivo percorso terapeutico condotto dal ricor- rente fino a quel momento è stato funzionale a fissare la decorrenza degli effetti della revoca alla data di verificazione dell'evento finale, e non si può assumere come indice di contraddittorietà della motivazione che, per quanto detto, risiede nel deterioramento del nesso fiduciario che richiede l'affidamento del soggetto ad un programma di riabilitazione in sede comunitaria, apprezzato dal giudicante come fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.

La condotta dello Sciortino, nonché le negative informazioni tratte dalla relazione del responsabile dell'equipe della struttura terapeutica del 12/8/2020, sono state ritenute dal Tribunale di sorveglianza di assorbente rilievo per la revoca del beneficio, in tali termini essendo state rappresentate congruamente le ragioni per le quali la vicenda è stata considerata indice di inaffidabilità del condannato e, in definitiva, di allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto (Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367): trattasi di un apprez- (3)t zamento discrezionale che non è suscettibile di revisione in sede di legittimità quando sia sorretto, come nella specie, da idonea e sufficiente motivazione.

Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239).

2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Salvatore Giuseppe Sciortino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Consi nsore Il Presidente T Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITA