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Ordinanza — n. 29057/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29057/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29057/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo - a seguito di riesame della misura alternativa - ha revocato la detenzione domi- ciliare ex art. 47 ter O.P. concessa con ordinanza del 3/12/2020 in favore di Gianluca Li Calzi, poiché in data 21/8/2020 il condannato si era arbitrariamente allontanato dall'abitazione ed era stato denunciato per evasione. Tale statuizione è stata assunta nonostante la completa espiazione della pena a far data dall'11/9/2020, in quanto permaneva l'interesse alla definizione del procedimento ai fini dell'eventuale applicazione della normativa restrittiva prevista dall'art. 58 quater O.P.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29057/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 47 ter O.P. concessa con ordinanza del 3/12/2020 in favore di Gianluca Li Calzi, poiché in data 21/8/2020 il condannato si era arbitrariamente allontanato dall'abitazione ed era stato denunciato per evasione. Tale statuizione è stata assunta nonostante la completa espiazione della pena a far data dall'11/9/2020, in quanto permaneva l'interesse alla definizione del procedimento ai fini dell'eventuale applicazione della normativa restrittiva prevista dall'art. 58 quater O.P.

Parole chiave

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revoca del permesso di dimora proroga della carcerazione espulsione revoca della liberazione condizionale controllo periodico della detenzione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sfratto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI CALZI GIANLUCA nato a CANICATTI' il 27/04/1980 avverso l'ordinanza del 15/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo - a seguito di riesame della misura alternativa - ha revocato la detenzione domi- ciliare ex art. 47 ter O.P. concessa con ordinanza del 3/12/2020 in favore di Gianluca Li Calzi, poiché in data 21/8/2020 il condannato si era arbitrariamente allontanato dall'abitazione ed era stato denunciato per evasione. Tale statuizione è stata assunta nonostante la completa espiazione della pena a far data dall'11/9/2020, in quanto permaneva l'interesse alla definizione del procedimento ai fini dell'eventuale applicazione della normativa restrittiva prevista dall'art. 58 quater O.P.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo violazione di legge per l'omessa considerazione del complessivo comportamento serbato dal Li Calzi durante il periodo di detenzione e per l'assenza di giustificazione del rilievo assunto dalla contestata violazione ai fini della prosecuzione della detenzione domiciliare.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto risulta generico e confutativo, additando profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nell'impugnato provvedimento. La motivazione non patisce le denunciate criticità avendo congruamente valorizzato la condotta violativa dell'obbligo di perma- nenza domiciliare come palmare manifestazione dell'incapacità del sottoposto di osservare spontaneamente le prescrizioni irhposte, integrando una violazione del nucleo essenziale della misura alternativa concessa, e così connotandosi come' incompatibile con la misura stessa.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gianluca Li Calzi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Cogsiglior-tr ensore Il Presidente Tee • • Fabrizio Augusto Mancuso ,DE POSI TA TA IN C CE