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Ordinanza — n. 29056/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late justification and lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29056/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Dan Arbone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Arbone argued that his wife provided a timely justification for carrying knives, but the lower courts rejected this due to the delay and contradictions in her testimony. The court ruled that assessing whether a justification exists is a matter of substantive merit, which cannot be re-evaluated on appeal if the lower courts properly applied the law and logic.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975; Art. 363 c.p.p.: Appeals based on late-asserted justifications or re-litigation of merits already decided are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility justification defense timing substantive merit review late justification rejection court costs and fines porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi alibi

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli del 2/11/2018 che aveva condannato Dan Arbone per il reato di cui all'art. 4, comma 2, L.
Art. 363 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARBONE DAN nato in ROMANIA il 16/07/1982 avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli del 2/11/2018 che aveva condannato Dan Arbone per il reato di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello con lama di cm 14 ed un taglierino con lama di cm 10, applicando il minimo della pena prevista per detto reato.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata valorizzazione del giustificato motivo, che è stato ritenuto tardivamente espresso, laddove la teste Magda Lenus Amarandei, moglie dell'Arbone, ha riferito che costui aveva fornito una tempestiva giustificazione all'atto del controllo dei Carabinieri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta basato su motivi confutativi costituenti mera riproposizione di quelli già avanzati con il gravame ed adeguata- mente disattesi nel giudizio di appello, senza alcuna considerazione delle argomentazioni espresse nell'impugnata sentenza. Va qui ribadito che l'apprezzamento sull'esistenza o sull'esclusione di attenuanti, cause di giustificazione o clausole di esclusione della punibilità è una questione di puro merito, che non può trovare diversa soluzione in sede di legittimità qualora sia stata condotta nel rispetto dei presupposti e requisiti di legge e sia stata motivata in termini rispettosi dei canoni della logica e delle emergenze fattuali.

Nel caso in esame entrambi i giudici di merito, con pronuncia conforme, hanno motivatamente escluso un giustificato motivo per la detenzione dei coltelli, sia per l'accertata tardività della giustificazione resa soltanto in sede processuale dalla moglie dell'Arbone, rilevando anche la posizione di non terzietà della mede- sima e le pregnanti contraddizioni della sua deposizione con dati certi acquisiti aliunde; sia per le valutazioni di natura logica diffusamente svolte in sentenza in ordine alla implausibilità della giustificazione comunque resa, anche in considera- zione delle circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento del coltello e del taglierino, e tale valutazione è logica ed insindacabile.

2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Dan Arbone deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il ConZzillece-t nsore Il Presidente Ter,ésa L' Luigi Fabrizio Augusto Mancuso .DEP