Ordinanza — n. 29055/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Benevento dell'8/5/2018 che aveva con- dannato Pietro Bianco per il reato di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione una roncola Con una lama lunga cm 32, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di arresto ed C 1.500 di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 29055/2021 — snpen · Corte di Cassazione: È stato espressamente escluso un giustificato motivo per la detenzione della roncola, non essendosi ritenuto plausibile il movente agricolo accampato dal Bianco, anche in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo del rinveni- mento dell'attrezzo, e tale valutazione è logica ed insindacabile. 1.2. Anche la critica per la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è di mera opposizione alle argo- mentazioni dell'impugnata sentenza, che avevano qualificato come niente affatto tenue la condotta pericolosa dell'imputato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO PIETRO nato a MUGNANO DEL CARDINALE il 08/06/1952 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Benevento dell'8/5/2018 che aveva con- dannato Pietro Bianco per il reato di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione una roncola Con una lama lunga cm 32, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di arresto ed C 1.500 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata valorizzazione del giustificato motivo, alla negazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., ed infine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta basato su motivi confutativi costituenti mera riproposizione di quelli già avanzati con il gravame ed adeguata- mente disattesi nel giudizio di appello, senza alcuna considerazione delle argomentazioni espresse nell'impugnata sentenza. Va qui ribadito che l'apprezzamento sull'esistenza o sull'esclusione di attenuanti, cause di giustificazione o clausole di esclusione della punibilità è una questione di puro merito, che non può trovare diversa soluzione in sede di legittimità qualora sia stata condotta nel rispetto dei presupposti e requisiti di legge e sia stata motivata in termini rispettosi dei canoni della logica e delle emergenze fattuali. 1.1.
È stato espressamente escluso un giustificato motivo per la detenzione della roncola, non essendosi ritenuto plausibile il movente agricolo accampato dal Bianco, anche in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo del rinveni- mento dell'attrezzo, e tale valutazione è logica ed insindacabile. 1.2. Anche la critica per la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è di mera opposizione alle argo- mentazioni dell'impugnata sentenza, che avevano qualificato come niente affatto tenue la condotta pericolosa dell'imputato.
La negazione delle circostanze atte- nuanti generiche è stata giustificata dalle precedenti condanne riportate dal Bianco e tale considerazione è risultata ostativa anche alla concessione della sospensione condizionale della pena. Tale apprezzamento dei giudici di merito, basato su una valutazione logica, non è attaccabile in sede di legittimità e corrisponde alle coordinate ermeneutiche in detta materia, che in particolare hanno affermato che "Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Bianco deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Consi re s sore Il Presidente Ter Luigi Fabrizio Augusto Manc