Court dismisses negative jurisdiction conflict as prior binding precedent established competence for the reviewing tribunal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the negative jurisdiction conflict inadmissible, ruling that the remitting tribunal incorrectly sought a third division's jurisdiction instead of the reviewing tribunal. The court emphasized that its prior decision (n. 7879/2020) definitively assigned competence to the reviewing tribunal based on established principles. Consequently, the conflict was rejected as the prior ruling is binding and cannot be re-examined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25, 627 cod. proc. pen.; The prior decision of the Court of Cassation establishing the competence of the reviewing tribunal is binding and cannot be re-examined in a subsequent jurisdictional conflict.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE LIBERTA' NAPOLI nei confronti di: GIP TRIBUNALE NAPOLI nei confronti di: con l'ordinanza del 12/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI tato-~serathe-parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha solle- vato conflitto negativo di competenza nei confronti del Giudice per le indagini preliminari in sede, il quale - con provvedimento del 27/4/2020, a seguito della sentenza di rinvio di questa Corte n. 7879 del 30/1/2020 - aveva trasmesso per competenza gli atti relativi all'opposizione proposta dalla società Do Value S.p.a., cessionaria del credito vantato da Unicredit S.p.a. nei confronti della RER S.p.a., avverso il decreto emesso all'esito dell'udienza di verifica dei crediti. Nell'ordinanza declinatoria, il Tribunale del riesame - rilevando un evidente vuoto normativo - ha definito la questione rientrante nella ripartizione e distribuzione interna degli affari del Tribunale, come tale da predeterminare sulla base di specifiche previsioni tabellari.
2. Il denunciato conflitto di competenza è nella specie palesemente insussistente, in primo luogo perché il giudice remittente non ha postulato la competenza del primo giudice, bensì di una terza articolazione del Tribunale ordinario, ma soprattutto perché questa Corte di cassazione si è già pronunciata sulla competenza - con sentenza n. 7879 del 30/1/2020 della seconda sezione penale - stabilendo la competenza del Tribunale del riesame, in linea con i principi espressi con la sentenza di Sez. Unite n. 48126 del 20/7/2017, e perciò rinviando al Tribunale di Napoli. Tale statuizione sulla competenza è vincolante, trattandosi del cosiddetto foro commissorio ex artt. 25 e 627 cod. proc. pen., e non può essere rimessa in discussione (Sez. 1, n. 1511 dell'11/12/2007, dep. 2008, Confl. comp. in proc. Lorenzo, Rv. 238844).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il conflitto. Dispone la restituzione degli atti al Tribunale del riesame di Napoli. Così deciso il giorno 15 aprile 2021 Il Con • es ensore Il Presidente reres. ft Luigi Fabrizio Augusto Mancuso • DEIN POSITATA CANC